Cos'è e Cosa Prevede il Contratto a Progetto
Contratti a progetto: informazioni utili su contributi e retribuzione
Indice
Il contratto di collaborazione a progetto, noto come co.co.pro., è stato introdotto in origine per integrare il co.co.co., il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
Le caratteristiche del contratto a progetto sono definite in base al luogo, ai tempi e alle modalità della prestazione lavorativa.
A differenza del rapporto di lavoro subordinato, quello autonomo o parasubordinato non prevede la soggezione al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Diversamente dal lavoratore dipendente, il collaboratore a progetto non è tenuto a rispettare un orario di lavoro prefissato e può organizzare liberamente la propria attività. Inoltre, non è vincolato all’esclusività della prestazione a favore del singolo datore di lavoro.
Caratteristica fondamentale del co.co.pro. è il riferimento a un programma o a un progetto ben definito, con la chiara indicazione dell’obiettivo da raggiungere. Le modalità di coordinamento sono concordate tra le parti ma l’organizzazione del lavoro viene svolta in autonomia dal lavoratore.
Contratto a progetto 2017: cosa cambia?
Il contratto a progetto rientra tra le collaborazioni coordinate e continuative. Mentre queste ultime restano in vigore, la collaborazione a progetto è stata abolita dal Jobs Act approvato nel 2015.
Questa misura è stata adottata allo scopo di contrastare i frequenti abusi legati all’applicazione del co.co.pro. Molto spesso, infatti, il contratto a progetto mascherava un lavoro di tipo subordinato, senza però fornire al lavoratore le necessarie garanzie a livello sociale e contributivo.
Nel caso del contratto a progetto, ad esempio, i periodi di malattia non comportano il prolungamento del rapporto di collaborazione e cambiano anche le modalità di applicazione dell’assicurazione sul lavoro. Durante il periodo di assenza, il rapporto di lavoro si considera sospeso senza diritto alla retribuzione.
In assenza dei requisiti previsti, il Jobs Act ha previsto la trasformazione del rapporto di lavoro in lavoro subordinato a tempo indeterminato.
La retribuzione del contratto a progetto
In seguito all’abrogazione delle collaborazioni a progetto, questa tipologia contrattuale è stata limitata per legge ad alcune fattispecie particolari.
Le casistiche previste includono le prestazioni svolte in favore di associazioni e attività sportive dilettantistiche e, ancora, le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali che prevedano l’iscrizione all’albo.
I contratti a progetto sopravvivono come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Questi ultimi devono rispettare alcuni requisiti fondamentali, come l’assenza del vincolo di esclusività e di un orario di lavoro prestabilito. Come nel caso della collaborazione a progetto, la prestazione deve essere svolta in forma autonoma. In caso contrario può scattare la cosiddetta “presunzione di subordinazione”.
Fino al 31 dicembre 2018, i co.co.co. possono essere attivati anche per i call center, in riferimento a specifiche figure professionali come previsto dall’accordo firmato il 14 luglio 2016.
Per quanto riguarda la retribuzione, quest’ultima deve risultare in linea con la quantità di lavoro e con la qualità della prestazione svolta dal professionista.
Nel caso del contratto a progetto, la retribuzione prevedeva un importo unitario che poteva essere ripartito in rate mensili o pagamenti con cadenza bimestrale o trimestrale.
La nuova disciplina prevede che la retribuzione minima non sia inferiore a quella spettante al lavoratore dipendente assunto in azienda, in base al CCNL di riferimento.
Se non è possibile applicare questo parametro, la soglia da considerare è quella prevista dai contratti collettivi per il lavoro subordinato, con riferimento alla specifica figura professionale e al livello di competenza del collaboratore.
Contratto a progetto, aliquote e contributi
Cosa prevedono i nuovi contratti a livello di contribuzione?
In origine, il contratto a progetto prevedeva che i 2/3 dei contributi INPS fossero a carico del datore di lavoro e la restante quota parte a carico del professionista, quest’ultima trattenuta in busta paga.
La ripartizione dell’aliquota resta invariata. I collaboratori co.co.co. e i collaboratori a progetto devono essere iscritti alla Gestione Separata Inps. L’importo dei contributi varia in base all’aliquota stabilita per l’anno in corso.
Che misure sono state introdotte per tutelare il lavoro autonomo non imprenditoriale e le collaborazioni cosiddette flessibili?
La disciplina in tema di lavoro agile o smart working non sembra ancora compiutamente definita e destreggiarsi tra le diverse tipologie contrattuali, le collaborazioni freelance e le altre forme di collaborazione occasionale spesso non è così semplice.
Attualmente, il lavoratore autonomo può attivare una collaborazione occasionale anche in assenza di partita IVA, a patto che il compenso non superi i 5.000 euro annui.
Se viene rispettato questo vincolo, la collaborazione non è soggetta a imposizione fiscale. Le prestazioni occasionali con ritenuta d’acconto non dovrebbero, inoltre, superare la durata di 30 giorni.
Diverse le condizioni per il contratto di cessione dei diritti d’autore. Quest’ultimo, infatti, non prevede un limite a livello di retribuzione e comporta due soglie di tassazione diverse in base all’età: la ritenuta del 20% è calcolata sul 60% dell’imponibile nel caso dei lavoratori under 35, sul 75% per i lavoratori over 35.