Minori e Potestà Genitoriale: Norme Essenziali Nell'art. 320 del Codice Civile
Le norme essenziali dell’art. 320 del Codice Civile in materia di minori e potestà genitoriale
Indice
L’art. 320 Cc e i diritti del minorenne, perfettamente tutelati dalla legge ma sottoposti alla potestà dei genitori, che svolgono funzione di legali rappresentanti; si tratta di un robusto intreccio di diritti e doveri quello che assicura per legge il rapporto genitori-figli.
Come stabilisce la legge il figlio, nato fuori o all'interno del matrimonio, deve poter godere di una tutela giuridica e sociale. Se minorenne vanta diritti quali il mantenimento da parte dei genitori e l'assistenza necessaria per poter sviluppare liberamente la personalità, possibilmente in stretta sintonia con le aspirazioni.
Il diritto al mantenimento di fatto resta un punto fermo anche per i figli maggiorenni, perchè sia loro consentito di acquisire la preparazione necessaria per poter essere considerati maturi ed in grado di provvedere a se stessi autonomamente.
Valutazione diversa nel caso in cui il mancato inserimento del figlio maggiorenne nel mondo del lavoro sia conseguenza diretta della negligenza e della scarsa volontà di applicarsi, dimostrata dallo stesso.
I diritti del minorenne e la potestà genitoriale
I diritti del minorenne sono perfettamente tutelati dalla legge che stabilisce che prima del compimento del diciottesimo anno d'età il minore, considerato a livello legale incapace d'agire, deve per forza di cose essere sottoposto alla potestà dei genitori, che svolgono la funzione di legali rappresentanti.
Secondo quanto stabilito espressamente dall'articolo 320 del Codice Civile ai genitori, nell'esercizio della potestà, corre l'obbligo di rappresentare i figli minori e di amministrare i loro beni.
Nell'esercitare la potestà i genitori possono compiere disgiuntamente gli atti di ordinaria amministrazione, di norma volti alla conservazione del patrimonio, mentre devono operare congiuntamente se si tratta di operazioni di straordinaria amministrazione, come indicato specificamente dall' art 320 cc.
In talune circostanze è necessario l'intervento del Giudice Tutelare soprattutto laddove si rendano necessarie specifiche transazioni, come quelle ben evidenziate al capitolo art 320 risarcimento danni.
Nel caso in cui la potestà sia in capo ad un solo solo dei due genitori sarà soltanto lui a rappresentare il figlio negli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Se il rapporto genitori-figli e di conseguenza la potestà dovesse essere messa in discussione a causa di eventuali conflitti di interesse, anche soltanto potenziali, potrebbe rendersi necessario l'intervento del Tribunale che si impegnerà a nominare un curatore speciale, che baderà agli interessi del minore, chiedendo all'occorrenza autorizzazioni specifiche per compiere taluni atti.
Il bene dei figli oggetto di estrema attenzione
Il bene dei figli deve sempre essere al centro delle attenzioni dei grandi.
I genitori devono essere in grado di proteggere i loro figli da ogni insidia, sia essa una malattia, un infortunio o un qualsiasi imprevisto possa coinvolgerli.
Fare i genitori non è sempre facile e la mole delle responsabilità é tale che non sempre si riesce a fare un buon lavoro, per questo può risultare estremamente utile godere di un'assicurazione bambini, un supporto essenziale soprattutto in termini economici.