Decreto Legge Gelli Bianco: Novità sulle Responsabilità Professionale

Data pubblicazione: 2024-05-23
Tempo di lettura stimato: 3 minuti
Decreto Legge Gelli Bianco: Novità sulle Responsabilità Professionale

Legge Gelli Bianco: Il riassunto sul decreto che cambia le responsabilità professionali

Il nuovo decreto sui requisiti delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e i professionisti della salute è stato firmato dai ministri Schillaci, Giorgetti e Urso. Questo decreto dettaglia i massimali minimi di garanzia e prevede variazioni del premio in base ai sinistri. Le assicurazioni hanno due anni per adeguarsi ai nuovi requisiti.

Dettagli della Garanzia Assicurativa

In base alla legge Gelli, le polizze coprono:

  • Strutture sanitarie: Responsabilità contrattuale per danni a terzi causati dal personale.
  • Professionisti sanitari: Responsabilità extracontrattuale per prestazioni in libera professione e responsabilità amministrativa, rivalsa o surroga, vedi la RC Professionale Medici.

Le coperture includono anche azioni dirette del danneggiato contro l'assicuratore.

Modalità di Adesione

I professionisti sanitari possono aderire a convenzioni o polizze collettive tramite strutture sanitarie, sindacati o rappresentanze professionali.

Variazione del Premio

Il premio di tariffa può aumentare o diminuire in base al numero e alla tipologia dei sinistri chiusi con accoglimento della richiesta. Questa variazione è comunicata almeno 90 giorni prima della scadenza del contratto.

Massimali Minimi di Garanzia

  • Strutture ambulatoriali: 1 milione di euro per sinistro, 3 milioni per anno.

  • Strutture non chirurgiche e sociosanitarie: 2 milioni di euro per sinistro, 6 milioni per anno.

  • Strutture chirurgiche e ostetriche: 5 milioni di euro per sinistro, 15 milioni per anno.

  • Professionisti sanitari non chirurgici: 1 milione di euro per sinistro, 3 milioni per anno.

  • Professionisti sanitari chirurgici: 2 milioni di euro per sinistro, 6 milioni per anno.

Il massimale per responsabilità civile verso i prestatori d’opera è di 2 milioni di euro per sinistro e per anno.

Efficacia Temporale

Le polizze sono "claims made", coprendo le richieste presentate durante la validità della polizza e riferite a eventi accaduti nei 10 anni precedenti. In caso di cessazione dell'attività, la copertura continua per 10 anni, estesa anche agli eredi.

Diritto di Recesso

L'assicuratore può recedere solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa dell'assicurato, confermata da sentenza definitiva.

Obblighi di Pubblicità e Trasparenza

Le strutture sanitarie possono optare per l'autogestione del rischio, istituendo fondi specifici per coprire i rischi e accantonando somme per risarcimenti futuri. La congruità degli accantonamenti deve essere verificata da un revisore legale o dal collegio sindacale.

Funzione Valutazione dei Sinistri

Le strutture devono valutare i sinistri dal punto di vista medico-legale, clinico e giuridico, garantendo competenze in:

  • Medicina legale
  • Perizia (loss adjuster)
  • Giurisprudenza
  • Gestione del rischio (risk management)

Adeguamento dei Contratti

Gli assicuratori hanno due anni per adeguare i contratti ai nuovi requisiti. Le polizze pluriennali esistenti restano valide fino alla scadenza naturale del contratto, ma non oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto.