Antiriciclaggio commercialisti: Guida Obblighi e Sanzioni
Quando è obbligatorio e quali sono le sanzioni previste
Indice
La legge che riguarda l’antiriciclaggio ha il fine ultimo di prevenire quanto più possibile l’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
Esistono una serie di prescrizioni previste dal decreto legislativo 231 per determinate categorie di professionisti come avvocati, commercialisti, revisori contabili, notai, agenti immobiliari e società addette al recupero crediti.
In questa sintetica guida vengono elencati i principali obblighi a carico degli studi commerciali per agevolare la comprensione della normativa antiriciclaggio rivolta a tale categoria di professionisti.
Dottori commercialisti ed esperti contabili in molti casi non adempiono correttamente agli obblighi antiriciclaggio imposti a causa di una diffusa incertezza circa le procedure da seguire per rispettare la normativa.
Questo può generare il rischio di incorrere in violazioni amministrative e penali sanzionate nel decreto legislativo 231 del 2007.
L’errore più ricorrente compiuto dagli operatori di studi commerciali e contabili è quello di ritenere interessati agli obblighi previsti dal decreto 231 esclusivamente quei clienti che destino il sospetto di compiere attività di riciclaggio di proventi di fonte illecita, rientrante nel reato di riciclaggio previsto dall’articolo 648 bis.
In realtà si tratta di un vero e proprio errore di interpretazione della normativa.
Infatti le tipologie di riciclaggio previste dal decreto legislativo 231 sono molto più ampie e non prevedono soltanto la norma di carattere penale.
Vale a dire che il riciclaggio che si delinea nel ripulire proventi di origine delittuosa, non è l’unico caso da segnalare e ostacolare. Il campo di applicazione legale si è allargato includendo forme di autoriciclaggio che fino al 1° gennaio 2015 non era perseguibile penalmente.
Ecco di seguito gli obblighi fondamentali in merito al riciclaggio commercialisti:
- identificazione del cliente e del titolare effettivo;
- registrazione e conservazione dei dati legati ai clienti;
- segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria (“UIF”) attiva presso la Banca d’Italia, nel caso in cui il commercialista sappia o sia in possesso di dati per sospettare il tentativo o il compimento di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- formazione del personale interno allo studio e degli eventuali collaboratori;
- segnalazione al Ministero dell’Economia di trasferimenti di denaro contante effettuati tra persone diverse, a qualsiasi titolo, per importi superiori a 3.000,00 Euro.
Quando è obbligatorio procedere con l’identificazione del cliente?
Si ritiene falsamente ma purtroppo con una certa frequenza che l’obbligo di identificazione della clientela, in materia di antiriciclaggio, riguardi i commercialisti, solo nel caso in cui il cliente sia in procinto di effettuare un’operazione dal valore superiore ai 15.000 Euro.
In realtà l’obbligo a carico di commercialisti ed esperti contabili di procedere all’identificazione di un cliente ai fini antiriciclaggio scatta sulla base dei seguenti requisiti segnalati nell’art. 16 della Legge Antiriciclaggio:
- per quanto concerne il cliente, se la prestazione fornita riguarda una cifra superiore a 15.000,00 Euro o comporta la movimentazione di modalità di pagamento con importo pari o superiore a 15.000, 00 Euro, anche attraverso più di passaggio, per mezzo di operazioni che risultino tra loro collegate per portare a compimento un pagamento frazionato;
- in caso di operazioni finanziarie;
- in caso di operazioni di valore indeterminato;
- in caso di costituzione o amministrazione di società, trust o strutture analoghe;
- in caso di dubbi sulla veridicità o dei dati ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente.
Sempre nell’ambito dell’applicazione della normativa antiriciclaggio, le prestazioni professionali fornite da dottori commercialisti e da esperti contabili si possono classificare in:
- operazioni per cui non sussiste l’obbligo di verificadella clientela;
- operazioni per cui è necessario l’obbligodi adeguata verifica della clientela.
Sanzioni previste
Il decreto legislativo 90/2017 sull’antiriciclaggio prevede diverse sanzioni amministrative anche per i professionisti, differenziate in base ai casi specifici che si possono riscontrare.
Le linee guida del MEF distinguono diverse fattispecie. Vediamone alcune:
- Inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e astensione (art. 56) che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria:
- pari a € 2.000 per violazioni degli obblighi di adeguata verifica del cliente;
- da € 2.500 a € 50.000 in caso di violazioni gravi e ripetute.
- Inosservanza degli obblighi di conservazione (art. 57) che dispone l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria
- pari a € 2.000 in caso di tardiva o omessa conservazione di dati;
- da € 2.500 a € 50.000 nelle ipotesi di violazioni gravi o sistematiche.
- Inosservanza degli obblighi di segnalazione (art.58)con una sanzione amministrativa pecuniaria
- pari a € 3.000 per mancata segnalazione di operazioni sospette;
- da € 30.000 a € 300.000, nelle ipotesi di violazioni gravi
- da € 5.000 a € 50.000 in caso di violazione degli obblighi di esecuzione al provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta disposto dall’UIF.
- Inosservanza degli obblighi informativi nei confronti dell’UIF e degli ispettori del MEF (art. 60) con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000:
- a chi, per nell’obbligo della trasmissione e informazione nei confronti dell’UIF ometta di fornire le informazioni o i dati richiesti;
- a chi che, in caso di ispezioni, si rifiuti di mostrare documenti o fornisca notizie false o incomplete.