Cassa Previdenza Avvocati

Data pubblicazione: 2019-04-01
Tempo di lettura stimato: 7 minuti
Cassa Previdenza Avvocati

L’iscrizione alla Cassa forense, ovvero la cassa di previdenza degli avvocati: come funziona e quali sono i criteri per il calcolo della pensione

Indice

Gli avvocati hanno l’obbligo di iscriversi alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, anche conosciuta semplicemente come la Cassa Forense.

È un ente previdenziale italiano sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro, dell’Economia e della Giustizia cui tutti i professionisti iscritti all’albo devono essere assicurati, per garantirsi le tutele previdenziali e assistenziali.

Istituita nel 1952, la Cassa di previdenza degli avvocati ha natura legale di fondazione con personalità giuridica di diritto privato, in seguito alla privatizzazione del 1993-1994 e gode di autonomia regolamentare e gestionale.

L’obiettivo di questo ente è di assicurare agli avvocati che hanno esercitato la professione con carattere di continuità ed ai loro superstiti un trattamento previdenziale, fornendo inoltre dei trattamenti assistenziali nonché la gestione di forme di previdenza integrativa. 

I contributi della Cassa previdenza degli avvocati

Come per le altre casse previdenziali, anche per la cassa degli avvocati esistono diversi tipi di contributi che i professionisti possono versare. Vediamo quali sono:

  • Il contributo soggettivo
  • Il contributo integrativo
  • Il contributo di maternità
  • Il contributo modulare volontario

Il contributo soggettivo

Si tratta di un contributo minimo obbligatorio che ogni avvocato è tenuto a versare alla Cassa forense: il minimo soggettivo obbligatorio per il 2015 è stato fissato in Euro 2.810, ma l’importo è soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT.

Ma il contributo minimo obbligatorio, per agevolare l’accesso alla professione, può essere ridotto al 50% per i praticanti abilitati e, per i primi sei anni di iscrizione, per gli avvocati che si sono iscritti all'Albo prima del compimento dei 35 anni di età.

Per coloro che hanno un reddito inferiore ai Euro 10.300, inoltre, c’è la possibilità di ridurre di un ulteriore 50% il contributo per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa, con il riconoscimento, però, di un periodo di contribuzione annuale di soli 6 mesi.

Come per le altre professioni, anche per gli avvocati il contributo soggettivo si completa con il versamento del 14% del reddito netto professionale dichiarato ai fini Irpef. L'ammontare del tetto pensionabile è di euro 97.850 per il 2015 e del 3% per la parte eccedente.

Il contributo integrativo

Il contributo integrativo è stabilito nella misura del 4% del volume annuale d'affari IVA, non concorre alla formazione del reddito professionale e non è soggetto all'Irpef. Per i primi cinque anni di iscrizione all’albo, il contributo integrativo non deve essere pagato, mentre se l’iscrizione è stata effettuata prima del compimento dei 35 anni, viene ridotto alla metà.

Va inserito in fattura ed è dunque a carico dei clienti ed il suo ammontare minimo è pari a 710 euro.

Il contributo integrativo, inoltre, non è assoggettato ai pensionati di vecchiaia e ai praticanti abilitati al patrocinio.

Il contributo e l'indennità di maternità

Per garantire l’indennità alle professioniste madri, tutti gli avvocati iscritti alla Cassa di previdenza sono tenuti al pagamento di un contributo di maternità che per l’anno 2015 ammonta a 131 euro.

L’indennità per le future madri iscritte all’albo è pari all'80% dei 5/12 del reddito netto dichiarato ai fini Irpef, prodotto nel secondo anno precedente quello in cui si è verificata la gravidanza, compreso entro limiti minimi e massimi.

Più in particolare, tale importo non può essere inferiore a quello stabilito in base alle tabelle INPS vigenti nell'anno del parto né superiore a cinque volte l'importo minimo.

L'indennità di maternità è corrisposta in un'unica soluzione per un totale di cinque mensilità (ovverosia le due antecedenti la data presunta del parto e le tre successive la data effettiva del parto).

Il contributo modulare volontario

Esiste anche un contributo ulteriore, detto volontario, che gli iscritti alla cassa previdenza degli avvocati possono versare. Si tratta di un aggiuntivo rispetto a quello obbligatorio, che va dall'1% al 10% del reddito professionale netto dichiarato ai fini Irpef, entro il tetto massimo reddituale.

La condizione è che il professionista che versa tale contributo deve essere ancora in attività lavorativa. Infatti, sono esclusi da questa opzione i pensionati, fatta eccezione per coloro che percepiscono la pensione di invalidità. 

Situazione reddituali, i modelli 5 e 5 bis

La situazione reddituale degli avvocati deve essere comunicata attraverso due distinti modelli: il modello 5 ed il 5-bis.

Tutti gli avvocati sono tenuti a compilare il modello 5, per comunicare alla Cassa i propri dati reddituali e procedere all'autoliquidazione di eventuali contributi dovuti: è una operazione che va fatta l'anno successivo a quello di iscrizione all'albo e anche nel caso in cui il volume d'affari IVA e il reddito professionale annuo siano pari a zero o, addirittura, negativi.

Il modello 5-bis, invece, è per gli avvocati che hanno svolto attività professionale in forma associata nel corso dell'anno solare cui è riferito il reddito indicato nel modello 5 sono tenuti a un ulteriore adempimento: la compilazione del cd. modello 5 bis.

Attraverso questo modello, che non è alternativo ma aggiuntivo rispetto al modello 5, si comunica alla Cassa il dato reddituale complessivo degli studi legali associati o delle società tra professionisti.

Come viene calcolata la pensione di anzianità degli avvocati?

Con la riforma della previdenza forense, dal 2010 non è più prevista la pensione minima. Oggi, infatti, è prevista un'integrazione al trattamento minimo, che può essere applicata nel caso in cui i redditi dell'iscritto e del coniuge non superino, complessivamente, il triplo della pensione minima dell'anno di maturazione del diritto.

L'importo della pensione, poi, è dato dalla somma tra una quota di base, calcolata con criterio retributivo, e una quota modulare, calcolata con criterio contributivo.

La Cassa forense eroga, poi, anche la pensione di vecchiaia. Essa si divide in contributiva e retributiva ed i requisiti richiesti sono i seguenti:

  • fino al 31 dicembre 2010: 65 anni di età e 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
  • dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013: 66 anni di età e 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 67 anni di età e 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
  • dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: 68 anni di età e 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
  • dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 69 anni di età e 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione
  • dal 1° gennaio 2021: 70 anni di età e 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

Anche con riferimento alla pensione di vecchiaia retributiva, come per quella di anzianità, valgono le stesse innovazioni introdotte dalla riforma della previdenza forense.

La pensione di vecchiaia contributiva degli avvocati

L’iscritto alla Cassa forense che ha maturato il requisito anagrafico richiesto per la pensione di vecchiaia retributiva ma non ha raggiunto la necessaria anzianità contributiva, può richiedere l’accesso alla pensione di vecchiaia contributiva.

Questi i criteri per potervi accedere:

  • fino al 31 dicembre 2010: 65 anni di età con almeno 5 ma meno di 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
  • dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013: 66 anni di età con almeno 5 ma meno di 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
  • dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016: 67 anni di età con almeno 5 ma meno di 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
  • dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018: 68 anni di età con almeno 5 ma meno di 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
  • dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020: 69 anni di età con almeno 5 ma meno di 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa
  • dal 1° gennaio 2021: 70 anni di età con almeno 5 ma meno di 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.