Certificazione energetica: Competenze Professionali del Geometra
Quali le competenze professionali del geometra sulla certificazione energetica
Indice
L’APE è il documento che attesta l’efficienza energetica di un edificio o di unica unità immobiliare seguendo una scala di valori che va da A4 a G.
I parametri considerati sono diversi, dalla posizione in cui il fabbricato è ubicato all’isolamento termico che garantisce, alla presenza o meno in esso degli impianti atti ad assicurare la massima salubrità all’interno dell’ambiente.
L’attestato di prestazione energetica, oltre a costituire uno strumento utile a rendere conto del consumo energetico effettivo aumentando il valore commerciale delle abitazioni ad alto rendimento energetico, va allegato obbligatoriamente durante una compravendita o una locazione dell’immobile.
Chi deve redigere l’APE
L’APE deve essere necessariamente redatto da un tecnico abilitato al controllo della certificazione energetica dei fabbricati.
Tra le figure professionali atte alla redazione di un certificato di efficienza energetica rientrano i liberi professionisti o associati, iscritti ai rispettivi ordini o collegi professionali e abilitati all’esercizio della professione relativamente alla progettazione di edifici e di impianti attivi all’interno degli edifici stessi, nei limiti delle competenze attribuite dalle normative in vigore.
Nel redigere l’APE, il tecnico abilitato opera nell’ambito delle proprie competenze specifiche.
Ai fini della certificazione energetica possono considerarsi tecnici abilitati anche le persone in possesso di titoli di studio tecnico scientifici che abbiano frequentato specifici corsi di formazione curati da regioni e province autonome autorizzati dalle amministrazioni locali, superando l’esame finale.
Il D.P.R. 75/2013 ha definito i requisiti tecnici e professionali imposti a chi è abilitato all’attività di certificazione energetica dei fabbricati.
Secondo il decreto il tecnico abilitato, per poter fornire un attestato di prestazione energetica, deve essere iscritto ad un albo professionale e abilitato all’esercizio della professione.
La legge specifica che qualora il tecnico non sia in possesso delle competenze necessarie può operare collaborando con un altro tecnico abilitato per coprire le eventuali lacune.
Il tecnico inoltre deve avere uno dei titoli in cui rientra anche quello di geometra.
Vediamo il rapporto tra certificazione energetica e competenze geometra.
I geometri e l’APE
Nell’ambito delle abilitazioni professionali dei geometri relativamente alla progettazione di edifici e impianti connessi è bene specificare quanto segue:
- il decreto del 1929 aveva limitato l’esercizio professionale del geometra alle “modeste costruzioni civili”. Tale definizione dava adito a dubbi in merito alla competenza in caso di cemento armato, ma è stata poi abrogata dal D.lgs. n. 212 del 13 dicembre 2010;
- la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 19292 del 7 settembre 2009 e la sentenza n. 361 del 18 aprile 2013 del il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, hanno espresso che i Geometri si possono occupare di progettare e dirigere i lavori di costruzioni civili di modesta entità. Il fatto di avere a tutti gli effetti scorporato le attività legate agli aspetti architettonici da quelle connesse al cemento armato, che richiedono calcoli complessi, consente ad ogni professionista, ingegnere o architetto da un lato, geometra dall’altro, di riceve dal committente un incarico che rientri nel proprio specifico ambito professionale e di assumersi la piena responsabilità della propria prestazione, con l’unico vincolo di lavorare in modo coordinato agli altri professionisti;
- in merito alla progettazione di impianti come quelli elettrici, che non rientrano nelle competenze necessarie a redigere la certificazione energetica, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con la Circolare CNI 221, e gli articoli 4 e 5 del DM n.37 del 2008, hanno stabilito che i geometri possono progettare impianti fino a 6 kW di potenza.
Per quanto riguarda invece gli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva, di interesse specifico per la certificazione energetica, ci si deve riferire alla sentenza del Tar Liguria n. 166 del 2006 che specifica come la competenza professionale di un geometra non si possa “estendere alla predisposizione e alla vigilanza su quelle attività che implicano l’utilizzo di vari principi della fisica, e si configurano come funzionalmente autonome rispetto alle opere tipicamente murarie”.
I requisiti del geometra
Il geometra può dunque redigere attestati di prestazione energetica (APE) per qualsiasi tipologia di edificio in collaborazione con altri tecnici abilitati per garantire le competenze vacanti, in maniera autonoma relativamente ad alcuni edifici di modesta entità, anche se in cemento armato e senza impianto di riscaldamento.
Nel caso in cui il geometra volesse acquisire le competenze che gli mancano, accreditandosi per qualsiasi tipo di fabbricato potrebbe farlo, secondo quanto riportato nel DPR 75/2013, ottenendo un attestato di frequenza, con superamento del relativo esame finale, di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici tenuti da università, organismi di ricerca, ordini e collegi professionali autorizzati a livello nazionale del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Ambiente, delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Anche le regioni o province autonome possono organizzare corsi autorizzati o permetterne lo svolgimento a soggetti terzi in ambito regionale. I contenuti minimi dei corsi sono indicati dal decreto stesso.