Commercialista: Multa per Violazione Obblighi di Formazione
Come funziona per il commercialista la multa per violazione degli obblighi di formazione
Indice
Per il Cndcec, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, non è più applicabile la regola che stabilisce la tassativa esclusione di commercialisti e di esperti contabili che non risultino in regola con l’acquisizione dei crediti formativi dagli elenchi previsti da specifiche normative o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’autorità giudiziaria, della P.A. o di enti pubblici per l’assegnazione di incarichi o la designazione di Commissario in esame.
Le novità del 2018
La nota informativa n. 60 datata 3 agosto 2018 annulla le possibili sanzioni a cui commercialisti e revisori dei conti andavano incontro nel caso non risultassero in linea con l’obbligo della formazione continua.
Viene così abrogata in via definitiva la sanzione accessoria che era prevista per chi non risultasse aver adempiuto all’obbligo formativo stabilito nell’art. 15, comma 9 del Regolamento recante il “Codice delle Sanzioni disciplinari” in vigore dal 1° gennaio 2017.
Tale regolamento aveva lo scopo primario di combinare in modo il più possibile armonioso le precedenti asserzioni in materia di formazione continua con la disciplina delle sanzioni prevista per la violazione di tale obbligo.
L’articolo 5 del “Codice delle sanzioni disciplinari” stabiliva una certa gradualità nell’irrogazione delle sanzioni, gradualità proporzionale al numero dei crediti mancanti al raggiungimento del numero totale previsto dal Consiglio Nazionale per la formazione continua.
L’obbligo di raggiungere annualmente un determinato numero di crediti formativi è atto a garantire la massima qualità ed efficienza delle prestazioni offerte dal professionista.
Tornando al “Codice delle sanzioni disciplinari”, per quanto riguarda la norma sanzionatoria, stabilì che se il professionista non avesse maturato crediti nell’arco di un triennio, sarebbe stato soggetto alla sospensione della sua attività fino a tre mesi. La sanzione evidenzia la gravità dell’inadempienza dell’obbligo formativo.
Se nel corso di un triennio il professionista avesse maturato meno di 30 crediti, sarebbe stato soggetto a una sospensione fino a due mesi, se ne avesse maturati più di 30 ma meno di 60, la sospensione sarebbe stata fino a un mese, se ne avesse maturati infine più di 60 ma meno di 90, sarebbe stato sanzionato con la censura.
Nel caso in cui il professionista avesse reiterato la violazione nel triennio successivo avrebbe commesso aggravante e il periodo di sospensione a cui sarebbe andato incontro avrebbe potuto raddoppiare di tempo.
Il nuovo regolamento del 2018
Il nuovo Regolamento emesso il 1 gennaio 2018, non riporta più la norma specifica sulla sanzione accessoria di cui al comma 9, dell’articolo 15 ed è per questo che tale articolo va ritenuto abrogato.
Allo scopo di uniformare la normativa inerente la questione dell’obbligo formativo e della sua eventuale inadempienze, il Consiglio Nazionale provvederà a rivedere il Codice delle Sanzioni.
Con la stesura del Pronto ordini n. 115/2018 il Cndcec offre alcuni chiarimenti in materia di sanzioni accessorie a cui il commercialista è esposto in caso di inadempimento formativo.
Le principali precisazioni stilate dal Cndcec nel Pronto ordini 115/2018 riguardano le tipologie di sanzione da imporre in capo al dominus, ossia al commercialista che ospita nel suo studio un praticante, in caso di inadempimento dell’obbligo formativo.
Il Consiglio specifica come risulti essenziale il requisito dell'anzianità quinquennale e il tirocinio vada necessariamente praticato e svolto presso un professionista che abbia assolto l'obbligo della formazione professionale.
L’inadempimento dell’obbligo formativo, a causa del quale sia scaturito un provvedimento di sospensione, comporta lo spostamento dei tirocinanti del dominus presso lo studio di altri professionisti che risultino aver adempiuto l’obbligo di formazione e determina l’impossibilità di ospitare altri praticanti fino a che il professionista non abbia risolto la propria situazione mettendosi in regola con la formazione.
L’opportunità di assumere nuovi tirocinanti, come anche la possibilità di mantenere quelli già presenti nello studio vengono pregiudicate esclusivamente nel caso in cui l'iscritto si trovi ad essere sospeso per inadempimento dell’obbligo formativo e non quando sia sanzionato con la censura.