Responsabilità Medica: Quale il Foro Competente
Perché per ricorso in materia di responsabilità medica si deve fare attenzione al foro territorialmente competente
Indice
La legge Gelli ha rivoluzionato di gran lunga il concetto di responsabilità professionale di coloro che esercitano la professione sanitaria nelle varie declinazioni.
Entrata in vigore il 1° aprile 2017 la legge n. 24 dell'8 marzo 2017 ha permesso di prendere coscienza delle difficoltà che coinvolgono il sistema sanitario nazionale.
Le nuove “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” meglio conosciute come Legge Gelli hanno riconosciuto in prima istanza il diritto alla sicurezza delle cure.
Un diritto che diventa dovere per chi esercita la professione ovvero quello di assicurare la prevenzione del rischio, attraverso adeguati strumenti di prevenzione e gestione.
La responsabilità medica di chi esercita la professione sanitaria e della struttura sanitaria
La legge Gelli nasce con l'intento di affrontare e disciplinare un aspetto come quello della sicurezza delle cure e del rischio sanitario, considerando attentamente varie responsabilità come quelle di chi esercita la professione sanitaria al pari di quelle delle strutture sanitarie pubbliche o private.
L’art. 7 mette in luce una specifica ripartizione fra le responsabilità dell’ente ospedaliero e della persona fisica per i danni che hanno coinvolto i pazienti.
La struttura sanitaria è oggetto di una responsabilità di natura contrattuale (ex art. 1218 cod. civ.), mentre il medico, risponde in via extracontrattuale (ex art. 2043 cod. Civ.) a patto che il medico non abbia assunto un obbligo contrattuale direttamente con il paziente.
Responsabilità medica, competenza territoriale
Laddove il paziente intenda ricorrere in giudizio nei confronti di una struttura sanitaria deve considerare attentamente le norme che regolano la tipologia di responsabilità, raffrontandole soprattutto alla necessità di godere dell'onere della prova.
Nel muovere un'accusa precisa passando alle vie legali chi intende ricorrere in giudizio deve individuare attentamente il foro competente, considerando se decide di agire nei confronti di una struttura sanitaria pubblica o convenzionata oppure di una struttura sanitaria privata e non convenzionata.
In entrambi i casi il paziente che usufruisce di una prestazione sanitaria veste i panni di un utente, con un ruolo che idealmente viene identificato come quello di un consumatore.
Se l'intento del paziente/consumatore è quello di intraprendere un'azione nei confronti di una struttura sanitaria pubblica o convenzionata è necessario che il contenzioso finisca davanti al giudice del luogo dove la struttura ha la sede naturale.
Nel caso in cui invece l'azione legale abbia quale obiettivo una struttura privata non convenzionata è possibile rivolgersi al foro del luogo di residenza del paziente/consumatore.
In questo secondo caso il servizio prestato all'interno della struttura privata si può equiparare a quanto regolato dall'articolo 33 del codice del consumo, come ha stabilito la Corte di Cassazione nel giudizio n. 22133/2016.
Un'assicurazione per tutelare la professione del medico
La responsabilità medica è un elemento focale, ed è anche oggetto di una tutela assicurativa, in perfetta linea con la legge di riforma delle professioni (Dpr 137/2012 di attuazione della legge 148/2011), la stessa legge che ha stabilito l'obbligatorietà dell'assicurazione Rc professionale medici.
Per approfondimenti vedere "Responsabilità medica, quando l'assicurazione vale anche a polizza scaduta".
Scegliere la polizza adeguata non è complesso e può essere utile servirsi delle potenzialità di un comparatore online.