Irap compensi commercialista: quando e perché può essere esclusa

Data pubblicazione: 2019-04-01
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Irap compensi commercialista: quando e perché può essere esclusa

Quand’è che non va calcolata l’Irap sui compensi del commercialista

Indice

Secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 19607 depositata dalla Corte di Cassazione il 16 settembre 2010 i compensi percepiti dal commercialista per l’attività di amministratore o membro di un collegio sindacale non sono soggetti ad Irap.

La Commissione Tributaria Regionale aveva respinto il diritto del commercialista di vedersi riconosciuto il rimborso dell'Irap nei casi di partecipazione in consigli di amministrazione o collegi sindacali.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un commercialista, stabilendo che non è soggetto ad Irap per le retribuzioni percepite per lo svolgimento dell’attività di amministratore, sindaco e revisore di una società, separando effettivamente le differenti categorie di compensi ricevuti.

Il contribuente che aveva aperto la controversia richiedendo di ottenere il rimborso Irap, faceva notare che i giudici di merito non avevano accolto la sua domanda diretta di accertare l’esenzione dall’Irap per quanto percepito come membro di collegio sindacale. Non poteva essere dimostrato infatti che per la somma ricevuta in seguito all’assunzione di tale incarico il contribuente non avesse usufruito della propria organizzazione autonoma.

Con l’ordinanza n. 22138 del 2 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha esposto i principi basilari su cui gestire quanto concerne la materia specifica.

Quando l’attività del commercialista non è soggetta a Irap

In sintesi l’attività che il commercialista svolge non è soggetta al pagamento dell’Irap se manca l’autonoma organizzazione, presente sono nel caso in cui il professionista faccia uso di beni strumentali superiori rispetto a quelli ritenuti indispensabili oppure nel caso in cui faccia ricorso regolarmente al contributo di terzi.

L’imposta può essere applicata solo nella misura in cui i compensi eccedano rispetto alle possibilità produttive dirette e personali del commercialista stesso.

Questo è il motivo per cui il commercialista che svolga anche attività di amministratore, revisore e sindaco di società non è tenuto a versare l’imposta per il reddito netto in relazione alla pratica di tali attività.

Il reddito netto derivante dall’attività di revisore, amministratore e sindaco di società non è soggetto ad Irap in tutti i casi in cui si dimostra possibile scorporare le varie categorie dei compensi conseguiti verificando la sussistenza dei presupposti impositivi per ognuno dei settori analizzati.

Il requisito dell’autonoma organizzazione, presupposto impositivo per l’Irap, non è riscontrabile se il professionista esercita la propria attività presso un unico studio attrezzato, avvalendosi della collaborazione di una segretaria producendo compensi a terzi e lavorando con beni strumentali consoni all’attività del proprio settore specifico.

Un dato importante in merito al requisito dell’autonoma organizzazione, che avrebbe fatto scattare l’obbligo dell’IRAP, è quello della presenza di diversi studi professionali tutti in qualche modo riconducibili alla stessa figura professionale.

Il commercialista e l’autonoma organizzazione

L'autonoma organizzazione costituisce quindi il presupposto impositivo dell'Irap.

Quando una parte dell’attività svolta dal professionista è compiuta senza servirsi dei mezzi e degli strumenti legati a un’autonoma organizzazione, è possibile, ai fini di determinare l’imponibile Irap, separare le tipologie di attività realizzate.

La Cassazione non impedisce di individuare nell’ambito dell’attività complessiva che ha svolto il professionista, la parte interessata ad essere sottoposta ad Irap perché non percepita grazie all’organizzazione dei mezzi propri del professionista e la parte legittimamente svincolata dal tributo, perché indipendente dall’organizzazione di cui il professionista dispone.

Nel caso particolare dell’attività svolta dal commercialista come amministratore e sindaco di società la Cassazione, con le sentenze n. 12653 del 2009, n. 10594 del 2007 e 19607 del 2010 ha in più battute sostenuto come l’esercizio svolto dal professionista in qualità di amministratore, di sindaco e di revisore di società, generi ricavati non soggetti ad Irap.

In questi casi specifici infatti le tipologie di tali attività sono svolte dal professionista in prima persona ed hanno un peso irrilevante sul contributo fornito dalla presenza di un eventuale studio professionale gestito direttamente dal professionista per lo svolgimento della propria attività consueta di contabilità e adempimenti fiscali.

L’Irap compensi commercialista è dovuto o meno in base al tipo di prestazione effettuata.

Il fatto che un commercialista che svolge attività di sindaco o revisore non soggette ad Irap sia in possesso di un’organizzazione per svolgere attività diverse, tradizionali della sua professione come la tenuta della contabilità per conto dei clienti e la redazione di dichiarazioni fiscali, può determinare un assoggettamento dei compensi complessivi ricavati per tutte le attività praticate alla tassazione Irap?

Il nocciolo della questione risiede nella possibilità di suddividere i guadagni percepiti dal professionista, distinguendo a priori quelli inerenti l’attività organizzata da quelli ricavati dall’attività non organizzata.

L’Irap non è imposta sui compensi prodotti basandosi esclusivamente sul know-how del professionista.

Il fatto di percepire alti compensi rappresenta da solo un elemento sufficiente a motivare l’assoggettamento ad Irap del professionista.

La Corte di Cassazione ha determinato che può considerarsi esclusa dal tributo la capacità produttiva autonoma del professionista, ossia tutti i ricavi derivanti unicamente dal suo specifico know-how.

Questo perché l’Irap interessa una capacità produttiva impersonale e aggiuntiva, che da quella personale e propria del professionista.