Le polizze di responsabilità civile in regime "claims made" dopo il D.M. 232/2023

Data pubblicazione: 2024-09-12
Tempo di lettura stimato: 6 minuti
Le polizze di responsabilità civile in regime

Le clausole “claims made”, sono state oggetto di numerose variazioni dopo il D.M 232/2023.

Indice

Le polizze assicurative in regime “claims made” hanno avuto un'evoluzione importante in Italia. Questo tipo di clausole ha subito diversi interventi da parte dei tribunali per definirne la validità e l’applicabilità nel contesto assicurativo. Nel corso degli anni, la loro rilevanza è aumentata, soprattutto dopo l’introduzione di alcune leggi chiave.

Le clausole claims made

In passato, le clausole “claims made” erano considerate problematiche e c'era bisogno di verificare se fossero effettivamente meritevoli di essere applicate. Col tempo, la giurisprudenza ha modificato il suo approccio, stabilendo che la validità delle polizze non dipende solo dal giudizio di meritevolezza, ma anche dalla loro adeguatezza contrattuale. Questa evoluzione è culminata con la sentenza Cass. SS.UU. n. 22437 del 24/09/2018. Nel 2012, con la legge 137, l’assicurazione professionale per i medici e altri professionisti è diventata obbligatoria la sottoscrizione dell'RC Professionale. Da quel momento, le polizze “claims made” sono diventate il modello dominante, sostituendo il precedente modello “loss occurrence”.

Oggi, le polizze “claims made” sono considerate uno strumento essenziale per la gestione del rischio nel mondo assicurativo. Con l’introduzione del Decreto Ministeriale 232/2023, l’importanza di queste polizze è cresciuta ulteriormente, soprattutto per chi esercita professioni sanitarie.

Cosa sono le polizze claims made

Il termine “claims made” significa letteralmente “a richiesta fatta”. Ciò che conta è il momento in cui la richiesta di risarcimento arriva all’assicurato, non quando si è verificato l’evento dannoso. Questo tipo di polizze copre solo le richieste di risarcimento fatte durante il periodo di validità della polizza stessa. Quindi, se un evento dannoso si verifica, ma la richiesta viene fatta fuori dal periodo di copertura, non si avrà diritto al risarcimento.

In sintesi, le polizze “claims made” non coprono l’evento dannoso in sé, ma la richiesta di risarcimento fatta all’assicurato durante la validità della polizza.

Claims made pura e mista

All'interno del modello “claims made” esistono due varianti principali: la “claims made pura” e la “claims made mista”.

La “claims made pura” copre tutte le richieste di risarcimento fatte durante la validità della polizza, a prescindere da quando si è verificato l’evento dannoso. La “claims made mista”, invece, copre solo le richieste di risarcimento per eventi accaduti entro un certo periodo temporale, concordato in fase di contratto.

Il giudizio sulla validità di queste polizze non si basa più solo sulla loro meritevolezza, ma anche sulla conformità contrattuale e sulla buona fede. Questo significa che non solo la stesura del contratto deve essere chiara, ma anche la fase informativa prima della firma deve essere completa e trasparente. È essenziale che l’assicurato sappia esattamente cosa sta acquistando e quali sono i limiti della copertura.

Se una polizza “claims made” dovesse risultare troppo sbilanciata a favore dell’assicuratore, potrebbe essere ritenuta non valida. In altre parole, deve esserci un equilibrio tra le parti.

Il ruolo dell’assicuratore

L’assicuratore ha l’obbligo di fornire informazioni chiare e complete. Deve proporre polizze che siano utili per le reali necessità dell’assicurato. Se non lo fa, potrebbe essere ritenuto negligente. La trasparenza e la correttezza sono principi fondamentali per garantire la validità di una polizza. Questo concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, che ha sottolineato l’importanza di valutare non solo l’equilibrio economico delle polizze, ma anche la loro equità giuridica.

Impatto del D.M. 232/2023

Il Decreto Ministeriale 232/2023, entrato in vigore il 16 marzo 2024, ha portato importanti novità per le polizze di responsabilità civile, soprattutto in ambito sanitario. Il decreto stabilisce nuove regole per le polizze “claims made”, mirate a proteggere sia i professionisti sanitari sia le vittime di eventuali errori.

Il decreto è diviso in quattro parti principali:

  1. Disposizioni generali: qui si delineano i principi base del decreto.
  2. Requisiti minimi delle polizze: si indicano i requisiti che ogni polizza deve rispettare per essere valida.
  3. Misure di garanzia: si spiegano le condizioni minime che le polizze devono offrire.
  4. Disposizioni finali: riguardano la gestione pratica delle polizze.

Tutela per i sanitari e i pazienti

L’obiettivo principale del decreto è duplice: da un lato, vuole proteggere i medici e gli altri operatori sanitari dalle richieste di risarcimento e, dall’altro, garantire che le vittime ricevano un adeguato risarcimento. Viene confermata l’obbligatorietà della copertura assicurativa per i sanitari, sia per quanto riguarda la responsabilità contrattuale che per la responsabilità extracontrattuale.

Garanzia retroattiva e ultrattiva

Il D.M. 232/2023 ribadisce che le polizze “claims made” devono avere una retroattività di dieci anni. Questo significa che una richiesta di risarcimento può essere fatta per eventi avvenuti fino a dieci anni prima. Inoltre, in caso di cessazione dell’attività lavorativa, la copertura continua per un periodo determinato.

Bonus-malus

Il decreto introduce anche un sistema di bonus-malus, simile a quello utilizzato per le polizze auto. Le strutture sanitarie che adottano misure di prevenzione del rischio clinico possono ottenere una riduzione del premio assicurativo. Tuttavia, non sono ancora chiare le modalità con cui le strutture possono dimostrare di aver adottato tali misure, il che potrebbe rendere difficile ottenere i benefici previsti.

Massimali e diritto di recesso

Il decreto stabilisce anche i massimali minimi che le polizze devono garantire e prevede il divieto di recesso anticipato da parte dell’assicuratore, tranne in casi di colpa grave reiterata da parte dell’assicurato.

Obbligo di comunicazione del sinistro

Un’altra novità introdotta dal decreto riguarda i tempi entro cui il sinistro deve essere comunicato all’assicuratore. In caso di sinistro, l’assicurato deve informare la compagnia entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento.

Azione diretta contro l’assicuratore

Il decreto permette anche alla vittima di citare direttamente in giudizio l’assicuratore. Questo significa che la persona danneggiata può rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa per ottenere il risarcimento, senza dover passare per il professionista che ha causato il danno.

Il decreto in sintesi

Il Decreto Ministeriale 232/2023 ha rafforzato la validità delle polizze “claims made” in ambito sanitario. Tuttavia, queste polizze devono rispettare rigidi requisiti legali per garantire che siano adeguate alle necessità di tutte le parti coinvolte. Solo il tempo dirà se queste misure porteranno i benefici sperati.