Polizza Professionale Avvocato-docente: quando non è obbligatoria

Data pubblicazione: 2024-08-23
Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Polizza Professionale Avvocato-docente: quando non è obbligatoria

Avvocato-docente: La polizza professionale è obbligatoria?

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Se sei un avvocato e insegni all’università a tempo pieno, potresti chiederti se devi avere una polizza di responsabilità professionale. La risposta è no. Non hai questo obbligo. La ragione è semplice: se l’esercizio della professione forense ti è precluso, non esiste il rischio assicurativo. Questo è stato chiarito dal Consiglio Nazionale Forense (CNF) con il parere n. 39/2023. Il CNF ha risposto a un quesito del Consiglio dell’Ordine Forense di Trento su questo argomento.

Cos'è il Consiglio Nazionale Forense?

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) rappresenta l’avvocatura italiana a livello istituzionale. È stato creato nel 1933 e ha sede a Roma, presso il Ministero della Giustizia. Il CNF è composto da 33 membri eletti, i quali non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi. Questi membri sono scelti tra gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Le elezioni avvengono in base ai distretti, e i candidati devono avere un profilo idoneo per evitare influenze esterne e garantire l’indipendenza della loro funzione.

Il CNF elegge al suo interno un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. L’attuale Presidente del CNF è Maria Masi, in carica dal 2019. La funzione del CNF è fondamentale per garantire il corretto funzionamento e l’integrità della professione forense in Italia.

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Cos'è il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati?

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati è un ente professionale presente in ogni circondario di Tribunale. È un ente pubblico non economico, il che significa che opera per il bene pubblico e non per scopi di profitto. La sua funzione principale è rappresentare gli avvocati a livello istituzionale. Questo Consiglio svolge molte attività essenziali:

  • Tiene l’albo degli avvocati, registrando tutti i professionisti autorizzati.
  • Esercita la funzione disciplinare, assicurando che gli avvocati rispettino le norme etiche e professionali.
  • Pubblica l’elenco degli iscritti, facilitando la trasparenza e l’accesso ai dati professionali.
  • Vigila sulla pratica forense e sul decoro della professione.
  • Istituisce l’elenco dei difensori d’ufficio, garantendo la disponibilità di avvocati per chi ne ha bisogno.
  • Delibera sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sostenendo chi non può permettersi un avvocato.
  • Elabora programmi di formazione continua per mantenere aggiornati gli avvocati.
  • Pubblica un elenco con i dati identificativi e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) degli iscritti.

Il parere del CNF sulla polizza professionale per gli avvocati-docenti

Il Consiglio Nazionale Forense ha espresso un parere chiaro in risposta al quesito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trento. Secondo il parere n. 39/2023, un docente universitario iscritto all’elenco speciale è obbligato a stipulare una polizza di responsabilità professionale solo se effettivamente esercita la professione di avvocato. Questo avviene anche se l’attività è limitata come previsto dall’Ordinamento Universitario.

La Legge 31 dicembre 2012, n. 247, articolo 12, stabilisce che l’avvocato deve avere una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione. Questa copertura deve includere la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti dai clienti. Tuttavia, se l’Ordinamento Universitario impedisce l’esercizio della professione, come nel caso dei professori e dei ricercatori a tempo pieno, non esiste un obbligo di stipulare una polizza assicurativa. Senza l’esercizio della professione, manca il rischio assicurativo che giustificherebbe la polizza.

Perché questo parere è importante

Questo parere del CNF è significativo perché chiarisce le responsabilità assicurative per gli avvocati-docenti. Sapere che non esiste l’obbligo di una polizza di responsabilità professionale, in assenza del rischio, riduce la burocrazia per chi insegna a tempo pieno. Questo consente agli avvocati-docenti di concentrarsi sulla loro attività accademica senza preoccuparsi di costi assicurativi non necessari.

Considerazioni finali

Il chiarimento fornito dal CNF evidenzia l'importanza di valutare le situazioni caso per caso. Anche se generalmente gli avvocati sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile, le eccezioni esistono. In particolare, quando l’attività professionale non viene esercitata, l’obbligo assicurativo non sussiste. Questo approccio è logico e in linea con il principio di assicurare solo ciò che comporta un rischio reale.

Per chi è coinvolto nel mondo accademico, come i docenti universitari a tempo pieno, queste informazioni sono cruciali. Evitano incomprensioni e aiutano a gestire le proprie responsabilità in modo più chiaro e diretto. Inoltre, il parere riflette una posizione pragmatica da parte del CNF, che comprende le specificità della professione legale quando combinata con ruoli accademici.

Se sei un avvocato a tempo pieno e insegni all'università, non devi preoccuparti di stipulare una polizza di responsabilità professionale. Questo non è un tuo obbligo, a meno che tu non eserciti effettivamente la professione. Il parere del CNF rende chiaro che l’obbligo di assicurazione nasce solo con l’esistenza di un rischio. Per i professori e i ricercatori universitari, il rischio non esiste se non esercitano attivamente l’attività forense.

Questa informazione è vitale per evitare costi inutili e per garantire che l’obbligo assicurativo sia applicato solo quando realmente necessario. Continuare a seguire gli sviluppi e le linee guida del CNF ti aiuterà a mantenere una pratica legale e accademica ben regolamentata e in linea con le normative vigenti.

Risorse utili

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  • Leggi i dettagli completi del parere n. 39/2023 del CNF
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