Responsabilità Professionale dell'Architetto e del Geometra

Data pubblicazione: 2019-01-30
Tempo di lettura stimato: 4 minuti
Responsabilità Professionale dell'Architetto e del Geometra

Tutto sulle Responsabilità Professionali dell’Architetto e del Geometra e l’Obbligo Assicurativo.

Indice

In quanto iscritti ad albi o ordini professionali, la figura dell’Architetto e del Geometra deve sottostare a regole del diritto nazionale ed europeo atti a delineare chiaramente quali siano i diritti e i doveri alle quali tali professioni devono attenersi. Tra essi l’obbligo di stipula di un contratto assicurativo che li tenga al riparo da possibili rischi professionali scaturiti nell’esercizio dell’attività.

Responsabilità professionale dell’architetto

L’Architetto, esercitando una libera professione espressa mediante prestazioni "tipicamente intellettuali" e tecniche, nel momento della stipula dell’accordo, esplicitato con contratto o lettera di incarico, assume la piena responsabilità professionale su scelte e sistemi messi in atto nell’esecuzione della prestazione.

Inoltre, l’esercizio della professione è esclusivamente permessa ai professionisti architetti regolarmente iscritti all’albo. Coloro i quali dovessero esercitare la professione non essendo in possesso di tale obbligo normativo commettono reato e non avranno diritto a retribuzione – art. 2231 del Codice Civile.

Responsabilità Civile architetto

La responsabilità professionale dell’architetto è regolamentata, disciplinata quindi da specifiche normative comportanti responsabilità civili, amministrative, penali e disciplinari.

Il D.P.R. di riferimento è il n° 137/2012, nel quale si legge chiaramente che:

  1. Per professione regolamentata si intende l’attività, o l’insieme di attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità;
  2. Per “professionista” si intende l’esercente la professione regolarmente di cui alla lettera a).

Sempre secondo il suddetto D.P.R. la professione d’architetto, considerato dal Trattamento Europeo un’attività d’impresa, mantiene una sua specificità in quanto considerato un mestiere in cui dev’essere salvaguardato l’interesse pubblico.

Il professionista può inoltre avvalersi, sotto sua responsabilità, in base al principio del carattere personale della prestazione d’opera intellettuale, della collaborazione da parte di sostituti o ausiliari, compatibilmente con gli accordi presi contrattualmente, secondo le seguenti modalità: Studio associato, STP (società tra professionisti) o Associazione Temporanea di Professionisti.

La responsabilità dell’architetto è circoscritta nei casi in cui si verificano atti dovuti a negligenza, imprudenza e inosservanza provocanti il mancato ottenimento del risultato perseguito dal committente dell’opera.

Gli elementi caratterizzanti l’RC dell’architetto sono connessi ad atti in cui si riscontrano danni economicamente valutabili; la colpa o il dolo, inteso come elemento psicologico o soggettivo; il nesso di causalità. 

L’obbligo dell’assicurazione RC Professionale

Sorta con in D.L. 138/2011 e con D.P.R. n°137/2012 per la riforma delle professioni, l’obbligo dell’assicurazione RC professionisti implica la comunicazione al committente degli estremi della stessa, compresa del massimale della polizza.

L’obbligo di polizza RC professionale è rivolta agli architetti iscritti all’Albo che esercitano la professione in forma di lavoro autonomo.

Nei casi in cui la professione viene svolta alle dipendenze di un soggetto datore di lavoro l’obbligo riguarderà quest’ultimo che sarà tenuto a sua volta ad includere nella polizza RC professionale la copertura assicurativa che copra i danni derivati dall’attività del dipendente.

Responsabilità professionale del Geometra

Come per l’architetto, anche il geometra in quanto figura professionale appartenente ad albo è soggetto a regolamentazione di natura deontologica, civile e penale.

Con l’introduzione della “Riforma delle Professioni” (DPR 137/2012) si è assistito ad una più stringente tutela della parte più debole delle parti contraenti – professionista/committente – ovvero quella del committente.

Maggiore attenzione rivolta quindi alla figura meno preparata e carente di quei requisiti intellettuali e tecnici propri del Geometra (o professionista in generale).

La responsabilità professionale del geometra viene disciplinata dal Codice Civile all’art. 2230 che configura il rapporto geometra – committente come un contratto d’opera intellettuale che per sua natura deve far riferimento agli articoli 2229 e alle norme agli articoli 2222 e ss.c.c..

Sintetizzando, il geometra mosso dal principio di autodeterminazione in regime di attività individuale, anche occasionale, che pongono la propria firma sul progetto, assume le personalmente le proprie responsabilità.

Principio che lo impegna a mantenere costante ed aggiornata la propria preparazione, anche al fine di prevenire eventuali danni procurati dalla propria opera, o dai propri subordinati in caso di datore di lavoro.

Come tutti i professionisti anche il Geometra, libero professionista, è tenuto a stipulare una polizza assicurativa RC professionale e comunicarne gli estremi ed i massimali in fase contrattuale.