Responsabilità Professionale Medica: il Paziente Può Citare l’Assicurazione

Data pubblicazione: 2017-10-26
Tempo di lettura stimato: 5 minuti
Responsabilità Professionale Medica: il Paziente Può Citare l’Assicurazione

La Responsabilità professionale medica e le novità introdotte dalla riforma Gelli nel 2017

Indice

Responsabilità professionale medica: la riforma Gelli entrata in vigore quest’anno ha portato con sé importanti novità per i medici e per le strutture sanitarie sia pubbliche che private.

Le novità più rilevanti riguardano principalmente la responsabilità civile e penale del medico, la responsabilità  della struttura sanitaria (sia pubblica che privata) ed il fatto che il paziente può citare l’assicurazione.

Responsabilità professionale medica: tutte le novità

Con il Ddl Gelli la responsabilità civile può essere assoggettata sia al sanitario che alla struttura medica stessa. Quest’ultima infatti in casi di errori sanitari viene ritenuta responsabile per diverse ragioni.

Innanzitutto viene chiamata in causa per la tipologia di vigilanza che ha esercitato nei confronti dei lavoratori al suo interno. E’ compito infatti dei dirigenti della struttura medica, controllare l’operato dei medici e la loro organizzazione e fare in modo che il numero di risorse sia sufficiente a gestire la mole di lavoro.

Un altro motivo per cui la struttura sanitaria può essere ritenuta responsabile di un eventuale danno è insita nello stato dei macchinari e dell'eventuale mancata presenza di strumenti utili a far fronte a casi urgenti o a determinate patologie.

Per quanto riguarda la responsabilità penale, invece, nella nuova legge non viene fatto alcun cenno alla colpa lieve ma si parla esclusivamente di imperizia. Nei casi in cui il medico riesce a dimostrare di essersi attenuto alle linee guida può essere escluso dall’accusa.

L’obbligo di assicurazione per le strutture sanitarie e per i medici

Se fino a poco tempo fa la stipula di un’ assicurazione professionale era obbligatoria solo per alcune categorie di sanitari oggi lo è anche per le strutture mediche sia pubbliche che private.
Queste ultime per far fronte all’accusa di eventuali errori sanitari devono rivolgersi ad una compagnia assicurativa e sottoscrivere una polizza consona alle proprie esigenze.

La legge Gelli del 01/04/2017 prevede che ogni struttura sanitaria ed ogni esercente la professione sanitaria debba stipulare una polizza assicurativa per far fronte alla responsabilità professionale medica.
Nello specifico il medico libero professionista è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per la copertura del rischio professionale e per la colpa grave.

Per quanto riguarda i medici che lavorano all’interno delle strutture, in base a quanto sancisce l’articolo 10 della legge Gelli, devono dotarsi personalmente di una copertura assicurativa per colpa grave.

La Legge Gelli e la polizza assicurativa per colpa grave

Con la nuova legge, dunque, non viene fatta differenza fra tipologie di strutture (ospedali, cliniche, studi medici, etc.) e tipo di inquadramento dei medici per quanto riguarda gli errori sanitari attribuibili alla colpa grave.

Quindi ricapitolando, il medico libero professionista è tenuto a stipulare una polizza professionale che copra anche la colpa grave. Il sanitario che opera all’interno di una struttura deve stipulare una polizza per la sola colpa grave.

L’alternativa all’assicurazione è la creazione di un fondo speciale. Le strutture sanitarie infatti, hanno la possibilità di inserire in bilancio un fondo economico per autofinanziarsi.

L’azione di rivalsa dell’assicurazione

Nel caso in cui il medico venga ritenuto responsabile di dolo nei confronti del paziente, la compagnia assicurativa può effettuare un’azione di rivalsa nei suoi confronti. Questa può avvenire solo se il danneggiato è già stato risarcito.

L’azione di rivalsa da parte dell’assicurazione deve comunque attenersi ad un limite previsto dalla normativa secondo cui non può superare un importo massimo pari al triplo del reddito lordo annuo del medico.

Il paziente può citare l’assicurazione

Fra le novità sulla responsabilità professionale medica riguardanti il risarcimento del danno post Ddl Gelli c’è la possibilità per il paziente di citare l’assicurazione.

Questa nuova norma riduce sensibilmente le tempistiche dei processi e offre una particolare tutela ai danneggiati.

La procedura prevede che il paziente debba innanzitutto tentare di accordarsi con la controparte davanti ad un organismo di mediazione. In questa fase la compagnia assicurativa deve fare un’offerta per il risarcimento del paziente o deve spiegare il motivo per cui ritiene non debba essere fatta.

Il danneggiato, dunque, può citare la compagnia di assicurazione del medico o della struttura sanitaria. E’ necessario, tuttavia, che in giudizio vengano chiamati anche il medico e la struttura sanitaria.

In questo modo se si dovesse accertare la responsabilità medica, il giudice può disporre il risarcimento di tutti gli attori chiamati in causa.

Il fondo di garanzia per il risarcimento del paziente

Come abbiamo visto una delle novità più importanti che riguardano il risarcimento del danno post Ddl Gelli è la possibilità per il paziente di citare l’assicurazione.

Ma cosa succede se la polizza non è stata stipulata o la compagnia assicurativa risulta in stato di insolvenza. La legge Gelli ha pensato anche a questa ipotesi ed ha istituito il Fondo di garanzia. Quest’ultimo si alimenta attraverso una quota annuale che le compagnie assicurative sono tenute a versare.

Il fondo di garanzia interviene anche quando i massimali assicurativi non coprono il risarcimento dovuto al paziente.