Suicidio del paziente: lo psichiatra risponde di omicidio colposo

Data pubblicazione: 2019-06-04
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Suicidio del paziente: lo psichiatra risponde di omicidio colposo

In caso di suicidio del paziente, quando lo psichiatra risponde di omicidio colposo

In caso di suicidio da parte di un paziente, lo psichiatra viene accusato di omicidio colposo.

Questo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione quarta penale sentenza n. 43476/2017 in seguito al fatto che uno psichiatra, dopo essere stato avvertito dal compagno di una propria paziente schizofrenica del fatto che la donna avesse assunto un flacone intero di psicofarmaco, aveva minimizzato l’accaduto, rimandando a casa la paziente e il suo compagno senza particolari indicazioni. La donna, un’ora dopo essere rientrata a casa, si è suicidata gettandosi dalla finestra e il medico che l’aveva in cura è stato imputato e condannato poi per omicidio colposo.

I giudici che hanno seguito il caso hanno ritenuto lo psichiatra responsabile della morte della paziente in virtù della consequenzialità tra la condotta del medico e il gesto compiuto dalla donna che egli aveva in cura.

Il fatto che la donna avesse assunto un’ingente quantità di psicofarmaco avrebbe dovuto mettere lo psichiatra in allerta spingendolo a tenerla sotto osservazione considerando i tempi di azione di tale sovradosaggio del farmaco e a sottoporla a un adeguato monitoraggio clinico.

Quanto meno il medico avrebbe dovuto suggerire al compagno di controllarla in modo attento dopo averla riportata a casa.

Il mestiere dello psichiatra è sempre più complesso per via dei continui aggiornamenti legislativi che si susseguono modificando di volta in volta le normative vigenti e per le importanti responsabilità di protezione che egli è tenuto ad avere nel prendersi cura dei pazienti e per le quali in caso estremo è tenuto a rispondere anche penalmente di quanto accade.

Obblighi dello psichiatra nei confronti del paziente

Stando a quanto stabilito dalla Cassazione, lo psichiatra è tenuto a rispondere a due obblighi fondamentali.

Il primo è l’obbligo di controllo ossia l’obbligo che il medico garante ha di impedire che il paziente possa costituire un pericolo per i suoi eventuali atteggiamenti lesivi verso terzi.

Il secondo è l’obbligo di protezione nei confronti del paziente stesso che, come soggetto debole, può in alcuni casi diventare un pericolo per sé stesso. 

Va in ogni caso chiarito che la gestione del paziente da parte dello psichiatra prevede un possibile livello di rischio consentito che circoscrive la responsabilità del medico.

La Corte di Cassazione spiega che in determinate circostanze, il giudice è tenuto “il giudice deve verificare, con valutazione ex ante, l’adeguatezza delle pratiche terapeutiche poste in essere dal sanitario a governare il rischio specifico, pure a fronte di un esito infausto sortito dalle stesse”.

Per poter valutare in modo esatto il limite del rischio consentito, si può far riferimento alle raccomandazioni presenti nelle linee guida disponibili sia per il medico nel momento in cui si trova a scegliere la strategia terapeutica più adatta nei singoli casi specifici, sia per il giudice nel momento in cui è chiamato a valutare a livello giudiziale la condotta del primo. 

Nel caso dello psichiatra accusato di omicidio colposo, il medico avrebbe dovuto seguire le linee guida prescrivendo almeno un accertamento medico obbligatorio e cercando di mettere in atto tutte le misure preventive possibili per evitare di correre il rischio di una condotta autolesiva della paziente.

Il fatto di aver congedato la paziente e il compagno che l’aveva accompagnata, sottovalutando l’accaduto, senza suggerire una visita al pronto soccorso e senza controllare la donna rappresenta una violazione grave del dovere di diligenza professionale e, considerando la prevedibilità del suicidio, anche in relazione allo stato d’animo della paziente che aveva già mostrato tendenze suicide in passato, il medico deve essere ritenuto responsabile di non aver evitato il tragico epilogo.
Il medico ha l’obbligo di curare al meglio i suoi pazienti e di prevedere ed evitare eventi potenzialmente dannosi per il pazienti stessi.

Se non rispetta tali obblighi il medico è responsabile a titolo di colpa.