Responsabilità Civile del Medico e le Novità Sulla Colpa Lieve

Data pubblicazione: 2017-10-26
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Responsabilità Civile del Medico e le Novità Sulla Colpa Lieve

Le novità legislative sulla colpa lieve nella responsabilità civile del medico

Indice

Si parla di responsabilità civile del medico, quando quest’ultimo nell’esercizio della propria professione commette errori sentenziabili da un giudice.

Secondo quanto previsto dalla legge il medico è chiamato a rispondere dei propri errori nel momento in cui viola i propri doveri professionali.

La responsabilità civile del medico può essere di tipo dolosa o colposa. La prima è rappresentata da trasgressioni volontarie e coscienti; la seconda è causata da negligenza, imprudenza ed inosservanza delle leggi. Quest’ultima è la forma più tipica di responsabilità professionale.

Responsabilità medica e colpa lieve

La legge Balduzzi dell’8 Novembre 2012 chiariva la posizione del medico in caso di colpa lieve e sanciva che "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve"

Il principio su cui si fondava questa legge è quello secondo cui il medico avrebbe potuto lasciare irrisolto i casi che lo avrebbero potenzialmente incriminato.

In caso di colpa lieve la legge Balduzzi escludeva quindi il medico dall’accusa di reato. L’impunibilità del medico restava però sottoposta alla discrezionalità del giudice che era tenuto a valutare singolarmente ogni caso.

La legge Balduzzi si esprimeva anche sulla questione di responsabilità medica e colpa grave. Il professionista veniva chiamato a rispondere di reato in caso di colpa grave ovvero in  caso di comportamenti inescusabili in cui non ha tenuto atteggiamenti di diligenza e prudenza.

Colpa lieve significato

La colpa lieve faceva riferimento ad un comportamento di tipo colposo tenuto dal medico.
Quest’ultimo veniva escluso dall’accusa di reato nel caso fosse ritenuto responsabile di un’attività potenzialmente pericolosa ma che in un caso specifico si fosse potuta ritenere utile a risolvere un caso difficoltoso.

Il quadro normativo generale e l’impunibilità del medico

In riferimento alla complessa disciplina del diritto penale, la causa di un reato, indipendentemente dalla sua natura dolosa o colposa rappresenta un criterio che stabilisce l’estensione di una pena. In entrambi i casi il soggetto responsabile risulta colpevole dinanzi ad un giudice.

Nell’ambito della responsabilità civile del medico la differenza tra colpa lieve e colpa grave rappresenta una diversa gradazione di colpa per cui il giudice stabilisce l’innocenza o la colpevolezza di fronte ad un reato.

Il medico molto spesso si trova di fronte a situazioni complicate, rischi e difficoltà impossibili da prevenire per questo motivo la legge ha in passato escluso questo professionista dall’accusa di reato in caso di colpa lieve. L’ art. 2236 c.c. sancisce che: “se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde se non in caso di dolo e colpa grave”.

La nuova Legge Gelli dice addio al binomio responsabilità medica e colpa lieve

La nuova Legge Gelli entrata in vigore il 1° Aprile 2017 introduce, per mezzo dell’articolo 590 sexies cod. pen. la “Responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria”.

Nella nuova sentenza la non punibilità entra in gioco nel caso in cui "l'evento si sia verificato a causa di imperizia (…) quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico - assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alla specificità del caso concreto”.

Se la precedente legge Balduzzi, restringeva l’accusa di reato per omicidio ai soli casi in cui il comportamento del medico era connotato da colpa grave. Nella nuova legge Gelli non si fa il minimo accenno alla colpa lieve ed il grado di colpa è totalmente indifferente al fine dell’accusa.

Inoltre, nell’articolo 590 sexies cod. pen. non si accenna nemmeno alle condotte tenute dai medici per negligenza ed imprudenza. Per verificarsi la non punibilità l’evento deve essersi verificato a causa di imperizia e al momento del reato si devono essere verificate delle condizioni specifiche.

Condizioni che sanciscono la non punibilità del medico

La novità introdotta dalla legge Gelli sulla responsabilità civile del medico riguarda la questione della non-punibilità che prevede delle circostanze specifiche per cui si verifichino che sono: il rispetto delle linee guida, l’imperizia come causa dell’evento, l’adeguatezza delle raccomandazioni previste alle specificità del caso concreto.

Forme di tutela per la responsabilità civile del medico

Il medico nell’esercizio della propria professione si assume ogni giorno importanti responsabilità nei confronti dei pazienti che possono avere gravi ripercussioni sulla propria vita e sulla propria carriera.

Per questo motivo tutti stipulano un’assicurazione professionale medici, una tipologia di polizza che copre i danni per la responsabilità civile del medico arrecati involontariamente ai pazienti. Sono esclusi naturalmente quelli causati per dolo.

Alcuni danni coperti dall’assicurazione sono ad esempio gli errori nella prescrizione di una terapia, una non tempestiva diagnosi della patologia, una scorretta compilazione della cartella clinica.

Per scoprire tutte le attività che invece non vengono coperte dell’assicurazione in caso di danno è necessario leggere il fascicolo completo presente in tutte le assicurazioni.