La Rivoluzione della Cassazione sulle Polizze Vita
Le polizze vita sono ordinari contratti di investimento e non polizze rischiose. Scopri perchè su MioAssicuratore
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Le polizze vita sono contratti assicurativi sempre più scelti dagli italiani. Si conta, infatti, un aumento nella sottoscrizione di tali prodotti per via della loro convenienza e garanzie offerte. Infatti è possibile mantenere, grazie ai premi versati, una vita dignitosa ed economicamente solida, nel caso in cui si verifichino incidenti che provochino danni alla persona titolare della polizza. Le polizze vita, però, ultimamente sono entrate nel mirino della Cassazione che ha provveduto a regolarizzare e differenziare queste da ordinari investimenti di natura finanziaria. Perchè è accaduto ciò? Sicuramente si è ritenuto necessario fare chiarezza per via di una controversia specifica. La sentenza della Corte di Cassazione in questione è la numero 10333 del 2018. Si tratta di un parere espresso in seguito alla sentenza della Corte di Appello di Milano. Tale situazione, però, ha generato dei problemi e preoccupazioni nel campo assicurativo. Vediamo di capire meglio la questione analizzando la sentenza.
Polizze vita: la questione discussa dalla Cassazione
Il caso vede due clienti e una società fiduciaria. Quest’ultima si trova ad assumere il ruolo di convenuto in giudizio, poiché si richiedeva la nullità della polizza sottoscritta, risoluzione del contratto per inadempimento e conseguente restituzione delle somme corrisposte a titolo di premi e commissioni. La domanda dei due soggetti viene accolta in Appello a Milano. Ciò si è ritenuto possibile perchè non è stata riscontrata alcuna garanzia circa la conservazione del capitale, modus tipico delle assicurazioni. Il prodotto contestato è stato catalogato come un investimento di natura finanziaria poiché vi era applicazione dei regolamenti della Consob e Testo Unico Finanziario. Questa decisione è stata considerata epocale, soprattutto dopo la conferma della Cassazione, poiché mette un punto fermo sulla tutela del consumatore. Il rischio, infatti, si ritiene traslato dal soggetto assicurato all’assicuratore. Cosa non ammessa nel campo delle polizze vita. La Cassazione, inoltre, conferma che ogni tipo di adempimento di obblighi finanziari deve essere fatto sempre e soltanto sulla persona fisica assicurata. In tal caso è necessario indicare al meglio la natura del prodotto sottoscritto e richiedere maggiore chiarezza nei rapporti tra gli intermediari e i soggetti investitori. Nel caso specifico si evidenzia il mancato assolvimento degli obblighi informativi e comportamentali, classificando l’operazione finanziaria come inadeguata.
Polizze o contratti di investimento: cosa cambia nelle polizze vita?
La Cassazione ha voluto dare una divisione netta tra polizze vita e contratti di investimento e lo fa enunciando un principio del tutto rivoluzionario. Le prime sono considerate tali solo se permettono la restituzione del capitale investito per intero. I contratti di investimento, invece, non hanno come condizione essenziale questa situazione. Infatti se manca la garanzia relativa alla conservazione del capitale in scadenza, la natura assicurativa non ha ragione di essere. Ciò, invece, può accadere con un prodotto finanziario volto all’investimento. Quest’ultimo porta delle conseguenze sia fiscali che legali, differenti rispetto alla prima fattispecie. La divisione data dalla Corte di Cassazione, però, non si basa solo sul nome che si attribuisce ai prodotti. Vengono messe in risalto le differenze tra i due. Lo si fa tenendo conto dell’assunzione del rischio. La polizza vita prevede che il rischio sia sulla pelle dell’assicurato e l’assicuratore se ne prende carico. L’investimento finanziario, invece, si fa carico dell’assicurato in toto. Il principio, però, viene ripreso da una sentenza risalente al 2012. La Cassazione stessa ne fa menzione. Detto ciò, però, cosa accade? È necessario considerare una nuova classificazione relativa ai prodotti offerti dalle assicurazioni. In particolar modo si fa riferimento alle polizze United Linked e le polizze Ramo III, fonte di guadagno delle compagnie assicurative. Queste, infatti, subiscono delle limitazioni nei rischi che dovranno essere più o meno, accettabili.
La sorte delle polizze vita e delle società fiduciarie
La Corte di Cassazione ha chiarificato anche la posizione dei contratti assicurativi che vengono sottoscritti con società di natura fiduciaria. Si precisa che se il contratto viene sottoscritto da un soggetto persona fisica con la società, l’investitore non è quest’ultima ma l’assicurato che si espone in prima persona. Da ciò cosa deriva? Per quanto riguarda gli obblighi nei confronti di Consob e legge italiana, questi devono essere adempiuti tenendo conto sempre l’assicurato.
La reazione del mercato assicurativo alla decisione della Cassazione
La pronuncia è da considerarsi come una bomba pronta ad esplodere nel mercato assicurativo italiano. Infatti il ramo delle polizze vita è fondamentale per le compagnie, infatti, lo dimostrano gli introiti annuali. Molti italiani scelgono questo prodotto per la convenienza nel tempo e per la sicurezza. Scoprire una certa pericolosità della polizza vita, potrebbe generare timori da parte dei consumatori e il mercato assicurativo ne risentirebbe. Il rischio che si corre, in questo caso, è la mancata garanzia della restituzione del capitale. Ciò andrebbe a colpire duramente le polizze Unit Linked di ramo III e le ricadute fiscali potrebbero esserci su plusvalenze e aumento della tassazione. L’Ania, però, si è espressa dando le dovute rassicurazioni agli operatori del settore. Si dice, infatti, che la Corte di Cassazione non prende una posizione precisa circa la qualificazione delle polizze vita ma tiene conto solo del caso specifico discusso in Tribunale. Nella causa sono rilevate inadempienze dal punto di vista comportamentale e della trasparenza circa un prodotto poco chiaro. La normativa europea e italiana continua ad identificare l’assicurazione vita come un prodotto garantito sia dal punto di vista demografico che finanziario e che tutela l’assicurato. Nessun dubbio, quindi, vi è a riguardo.
La convenienza delle polizze vita
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