Contratti di Assicurazione e Prescrizione
Quando si stipula un contratto di assicurazione è necessario conoscere i termini entro i quali agire per non lasciare cadere in prescrizione un diritto. Ecco alcuni esempi di contratti assicurativi.
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Per poter esprimere il concetto di Prescrizione nei contratti di Assicurazione è bene ricordare il fine stesso della stipula di questo genere di contratti. L'assicurazione è quell'istituto che protegge, tutela e soccorre chiunque si trovi in condizioni di bisogno per cause accidentali. La necessità della stipula di questi contratti, infatti, è nata per far fronte al rischio che un evento negativo possa pregiudicare la vita nel prossimo futuro. Le persone oggi viaggiano, costruiscono case, guidano veicoli che di fatto possono portare al verificarsi di situazioni che comportano un notevole esborso di denaro. L'assicurazione, quindi, costituisce una garanzia contro il verificarsi di un evento futuro, incerto e dannoso, per la salute o il patrimonio. Per tornare al concetto di Prescrizione in materia di assicurazioni si può affermare che essa è l'istituto giuridico che comporta l'estinzione del diritto ad essere risarciti dopo un certo arco temporale. In altre parole, esiste un termine entro il quale bisogna richiedere il rimborso e il risarcimento danni dopo il verificarsi di un evento dannoso. La legge prevede chiare disposizioni in materia e, quindi, è necessario agire in tempo per non vedere estinguere il diritto al risarcimento.
Art. 2952 C.C.: Prescrizione in materia di assicurazione
L'art. 2952 del Codice Civile detta norme precise in materia assicurativa offrendo un'adeguata definizione di prescrizione nei contratti di assicurazione.
- Il diritto al pagamento delle rate del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
- Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto.
Prescrizione assicurazioni: tempi più lunghi
La prescrizione biennale può essere allungata a tempi lunghi in alcuni casi specifici. L'art. 2947 c.c. dispone che:
- una prescrizione quinquennale per il diritto al risarcimento di un danno derivante da fatto illecito;
- una prescrizione biennale per il risarcimento di un danno prodotto dalla circolazione dei veicoli;
- una prescrizione più lunga, se il fatto è considerato reato e per lo stesso è prevista una prescrizione ultrabiennale.
- l'illecito penale (ad esempio, i danni personali ad un passeggero)
- l'illecito civile (danneggiamento del mezzo del proprietario)
Contratti di assicurazione contro infortuni: prescrizione del diritto
I contratti di assicurazione contro gli infortuni vengono stipulati in previsione che eventi dannosi possano compromettere la salute dell'assicurato. L'evento può determinare il ricovero ospedaliero, invalidità temporanea o permanente, morte dell'infortunato. Queste situazioni, vanno comunque specificate al momento della stipula del contratto di assicurazione. In questi casi il termine dal quale comincia a decorrere la prescrizione è quello del momento in cui l'infortunio si è verificato. I risvolti possono essere parecchi:
- il processo evolutivo del danno potrebbe protrarsi nel tempo e determinare l'invalidità;
- esistenza di uno stato morboso che non è possibile ricondurre ad un'invalidità;
- previsione di un eventuale evolversi dello stato di invalidità.
Prescrizione delle polizze vita
Le polizze vita prevedono un prestazione che può essere il pagamento di una somma di denaro oppure la corresponsione di una rendita, al verificarsi di un determinato evento. L'assicurato, così, intende tutelare sé stesso e le persone a lui care contro eventi negativi che potrebbero compromettere il benessere finanziario. Volendo riassumere questi eventi:
- Decesso assicurato;
- Scadenza polizza vita;
- Versamento rendite al verificarsi di particolari situazioni stabilite tra società di assicurazione e assicurato.