Lo Spostamento Casa-Lavoro Cambia Pelle: le Nuove Regole della Corte di Giustizia UE
Come funziona il rimborso chilometrico dei dipendenti nel tragitto casa-lavoro e viceversa
Indice
Il tragitto casa-lavoro e viceversa, nel caso in cui il dipendente non ha un luogo di lavoro prestabilito, diventa un elemento di retribuzione in busta paga. Ecco come funziona il rimborso chilometrico dei dipendenti nel tragitto tra casa e lavoro.
La Corte di Giustizia Europea ha inserito una nuova regola laddove si considerano gli spostamenti fra la casa ed il posto di lavoro di un dipendente.
In base ad una recente sentenza dell'organo giudicante europeo é stata introdotta una novità di grande rilevanza qual è quella dell'obbligo di retribuzione del tragitto casa-lavoro da parte del datore di lavoro a favore del dipendente, ma solo in un caso specifico.
La novità infatti considera lecito il rimborso chilometrico dipendenti tragitto casa lavoro solo nel caso in cui non esista un luogo di lavoro prestabilito, e sia necessario compiere spostamenti decisi, di volta in volta, dal datore di lavoro in base alle esigenze.
Il tragitto casa-lavoro e viceversa, nel caso prestabilito dalla norma europea, diventa un elemento di retribuzione in busta paga.
Una polizza a copertura degli infortuni nel percorso casa-lavoro
Il tragitto casa lavoro è per molti dipendenti una realtà quotidiana, soggetta ad innumerevoli rischi ed infortuni, che possono ricadere inevitabilmente sulla famiglia soprattutto nel caso in cui il capofamiglia sia il solo a garantire il sostentamento economico ai congiunti.
Per questo può essere utile garantire al capofamiglia una copertura assicurativa infortuni o malattia in grado di andare oltre una semplice Rc Auto, e l'occasione può essere di sottoscrivere un'estensione attribuibile alla polizza scelta per assicurare casa.
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Le norme italiane si allineano alle regole europee
Prima della norma europea la disciplina italiana non preveda l'inserimento delle ore dedicate al tragitto casa-lavoro fra i carichi da calcolare in busta paga.
Ora anche le regole italiane sono cambiate recependo in toto la normativa europea.
Chi fruisce della nuova norma
Secondo la Corte di Giustizia Europea “se un lavoratore che non ha più un luogo di lavoro fisso esercita le sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato come al lavoro anche durante tale tragitto” questo in virtù del fatto che “gli spostamenti sono intrinseci alla qualità di lavoratore che non ha un luogo di lavoro fisso od abituale”.
A fruire della norma sono ad esempio lavoratori quali gli agenti di commercio, gli addetti alle consegne, che non hanno un itinerario fisso per portare a compimento l'attività, e considerano tragitti diversi di giorno in giorno, soprattutto perché diverso è il domicilio presso il quale è collocato il primo cliente del giorno.
Le norme sugli spostamenti di lavoro nei Contratti Collettivi Nazionali
Sono le norme contenute nei CCNL di norma a disciplinare la materia in caso di spostamenti laddove si parla di lavoro.
Ma la norma europea è entrata prepotentemente nei contratti modificano le regole proprio in virtù del principio che il lavoratore, che non gode di una sede fissa, deve obbligatoriamente vedersi retribuite in busta paga le ore dedicate allo spostamento casa-lavoro e viceversa.