Danno Emergente

Ecco il significato di Danno Emergente

Sebbene non propriamente e compiutamente definito dal codice civile, il concetto di danno emergente viene di norma estrapolato dalla lettura e dall’analisi dell’art 1223 del codice civile, il quale trattando del risarcimento del danno, fa riferimento ai concetti di mancato guadagno e perdita subita.

Per danno emergente s’intende qualsiasi diminuzione del patrimonio del creditore determinata in conseguenza del mancato, inesatto o ritardato pagamento da parte del debitore dell’obbligazione dovuta.

Il danno emergente può scaturire sa qualsiasi danno/lesione che si subisce, indipendentemente se si tratto di un rapporto contrattuale o da un rapporto extracontrattuale (come nel caso di un incidente stradale: in questo caso infatti il danno emergente verrà ad identificarsi con il costo che il danneggiato dovrà sopportare per riparare il danno subito).

Il danno emergente si distingue poi dal lucro cessante per il fatto che il danno si determina non nel futuro ma nell’immediato: nel caso del lucro cessante infatti non si fa riferimento ad una perdita patrimoniale del creditore, ma di un mancato guadagno in conseguenza di un comportamento illegittimo da parte di soggetto terzo.

L’attenzione, nel caso del lucro cessante, è quindi posta sulla ricchezza che il creditore perderà in seguito alla mancata prestazione dovuta dal debitore, o in caso di rapporto extracontrattuale, alla perdita di guadagno dovuta alla perdita di possibilità di guardano.

Per ottenere il risarcimento di un danno emergente, il danneggiato deve rispettare delle scadenze obbligatorie, oltrepassate le quali non sarà più possibile chiedere il risarcimento: in caso di danno ce deriva da un sinistro stradale, il danneggiato a due anni di tempo per richiedere il risarcimento del danno, eccezion fatta in caso di lesioni personali; altro termine di prescrizione è quello di 10 anni se il danno è causato dalla cattiva o mancata esecuzione del contratto.

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