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Cos'è e come funziona l'Assicurazione Allergologi?

Il medico specializzato in allergologia si occupa della prevenzione, della diagnosi e del trattamento delle allergie. Tale attività rientra nelle professioni mediche, rispetto alle quali il professionista assume nei confronti dei propri pazienti un obbligazione di mezzi e non di risultato. A partire da agosto 2013, anche per il medico specializzato in allergologia è scattato l'obbligo di stipulare una polizza RC professionale idonea a tutelare l'assicurato da eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi legittimati in conseguenza di errori o omissioni da questo cagionati durante l'esercizio della propria attività lavorativa.

Cos'è l'Assicurazione Professionale Allergologo

L'obbligo stabilito dal DPR 137/2012 e divenuto operante solo nell'agosto del 2014 persegue una duplice ratio: da un lato infatti si prefigge di tutelare i soggetti terzi ( pazienti) che al professionista si rivolgono garantendo loro la possibilità di ottenere, se legittimati, una giusta riparazione dell'eventuale danno subito; dall'altro lato l'obbligo assicurativa cerca di tutelare l'assicurato stesso e in particolar modo il patrimonio personale di questo che potrebbe essere depauperato dall'aggressione a titolo di risarcimento da parte di soggetti terzi, fino ad esaurirsi. L'assicurazione di responsabilità civile va sottoscritta dal professionista indipendentemente se questo svolge l'attività in forma autonoma, quindi come libero professionista, o in forma dipendente, come dipendente del SSN o come convenzionato al SSN. La polizza professionale copre le eventuali richieste di risarcimento avanzate contro l'assicurato in conseguenza di danni o lesioni da questo cagionati a seguito di:

  • Azioni: fatti e/o comportamenti posti in essere dall'assicurato e idonei a cagionare danni o lesioni a soggetti terzi interessati;
  • Errori: non corretta esecuzione dell'attività professionale dalla quale possono scaturire danni o lesioni a terzi;
  • Omissioni: atto o comportamento che può determinare danni o lesioni a terzi in conseguenza di un non fare da parte del professionista.

Inoltre la maggior parte delle polizze attualmente presenti sul mercato aggiungono una tutela legale pari al 25% del massimale prescelto nel contratto da utilizzare in caso di procedimento giudiziario contro l'assicurato.

Cosa copre l'Assicurazione Professionale Allergologo

La legge prevede che a stipulare la polizza professionale sia il professionista, regolarmente iscritto al relativo albo professionale ed esercitante effettivamente l'attività. La copertura assicurativa per la professione del medico allergologo è prestata oggi in modalità claim made: ciò significa che la compagnia assicurativa si impegna a sostituirsi all'interessato nel risarcimento del sinistro che sia intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto stesso. Tuttavia al momento della sottoscrizione dell'assicurazione professionale il medico e l'assicurazione possono pattuire insieme di estendere la retroattività della polizza, cosi da estendere la copertura anche a sinistri eventualmente accorsi precedentemente alla stipula dell'assicurazione. La retroattività può essere estesa da un minimo di 2 anni ad un massimo di 5 anni dall'accettazione della polizza. Quando si va a sottoscrivere una assicurazione RC professionale bisogna prestare massima attenzione non solo al massimale pattuita, cioè alla somma massima che in caso di sinistro la compagnia si impegna a risarcire, ma soprattutto alla franchigia, cioè alla quota parte che l'assicurato è comunque tenuto a sborsare in caso di sinistro.

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Coperture Polizza Allergologi

RC Professionale
Tutela dagli eventuali danni che possono essere cagionati involontariamente (senza dolo) a soggetti terzi durante l’esercizio della propria attività professionale.
Retroattività
Tutela l'assicurato anche per fatti accorsi prima della stipula del contratto assicurativo, fatti per i quali l’assicurato risulta essere civilmente responsabile.
Postuma
La copertura assicurativa verrà mantenuta successivamente al termine di validità della polizza solo nei casi di: Cessazione definitiva dell’attività, Morte dell’assicurato, Scioglimento dello studio. La garanzia dovrà essere attivata su richiesta.
Emergenza Sanitaria
Copre l'attività svolta nei termini di abilitazione di legge, di medicina del servizio di emergenza sanitaria a seguito dell'esercizio della professione (D. Lgs. 229/99 - Ex servizio 118)
Direzione Sanitaria
Responsabile di Struttura Complessa
Tutela Legale
Nel caso in cui tu venga coinvolto in questioni legali, prevede il rimborso dei costi di consulenza e assistenza legale, la parcella dell’avvocato ed eventuali spese processuali.
Tre Virus
La polizza garantisce il pagamento di un indennizzo in caso di contagio da virus HIV, Epatite B o C occorsi all'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività professionale.
Quota Associazione Med Mal RIsk
Quota per usufruire dei premi come da convenzione
Quota Associazione A.R.I.T.M.I.A.
Quota per usufruire dei premi come da convenzione

Domande Frequenti

E’ obbligatorio stipulare una polizza RC Professionale?

L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.

Quali sono gli errori professionali coperti dalla polizza RC Professionale?

Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.

Cosa copre la RC Professionale?

La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.

Ho avuto sinistri prima di aver stipulato la polizza: sono coperto?

Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.

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