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Assicurazione professionale per i Consulenti del Lavoro, come funziona

Come per tutti gli altri professionisti, anche per i Consulenti del lavoro da qualche anno a questa parte sono subentrate una serie di novità legislative.In particolare la cosiddetta manovra di agosto (la legge 148 del 2011) ha introdotto l'obbligo di stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale; obbligo che poi è stato disciplinato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 2012, che ha stabilito l?obbligatorietà di stipulare un'assicurazione Rc professionale a partire dal 14 agosto 2013 sottolineando anche come la violazione di questo obbligo costituisca illecito disciplinare.Anche i Consulenti del Lavoro sono chiamati a stipulare una assicurazione a copertura di tutta l'attività professionale esercitata.

A chi è rivolta

Una assicurazione Rc professionale può essere stipulata sia dal singolo professionista che da studi associati, così come da soci di società professionali. La legge comunque, nell'ipotesi di ricorso a forme collettiva di copertura assicurativa, prevede che il singolo professionista possa stipulare polizze aggiuntive a proprie spese.

Che cosa copre la polizza

L'assicurazione di Responsabilità Civile professionale protegge il consulente del lavoro da tutte la richieste di risarcimento del danno prodotto dalle perdite connesse ad una responsabilità del professionista. Responsabilità dovute ad un errore, ad una negligenza ma non per condotte volutamente dolose. Tra i principali inadempimenti del Consulente del lavoro che potrebbero causare una richiesta di risarcimento ci sono:

  • mancanza di alcune specifiche nei rapporti contrattuali che regolano l'attività dei prestatori di lavoro;
  • mancato rispetto di adempimenti formali;
  • errata individuazione dei contratto di lavoro per una determinata assunzione;
  • errato calcolo delle somme dovute agli enti previdenziali.

Tutto ciò che riguarda quindi l'attività professionale come gli adempimenti, la consulenza e l'assistenza in materia i lavoro, previdenziale, contabile, fiscale, la redazione di bilanci, l'assistenza e la rappresentanza in materia fiscale e tributaria. Non ultimo anche l'attività di conciliazione e di arbitrato.

A seconda delle polizze sottoscritte è possibile comprendere i fatti colposi e dolosi compiuti dai collaboratori e dipendenti dell'Assicurato.

Estensioni previste

Alcune compagnie prevedono l'estensione delle attività da comprendere nel contratto assicurativo come ad esempio

  • l'attività di Sindaco e Revisore dei conti
  • l'attività di Amministratore
  • la predisposizione del visto di conformità
  • l'attività di Sindaco, Revisore e Amministratore, purché il loro contributo al fatturato non superi il 50 %.

Esclusioni

Generalmente le compagnie assicurative escludono alcune attività specifiche o non includono nella copertura particolari condizioni come:

  • atti illeciti commessi prima della decorrenza della polizza di cui magari l'assicurato non era a conoscenza;
  • atti illeciti commessi da un assicurato non iscritto all'Albo professionale o non autorizzato all'esercizio delle attività coperte da polizza;
  • attività commesse in maniera dolosa o con frode;
  • attività commesse in palese inosservanza di obblighi volontariamente assunti contrattualmente dall'assicurato;
  • obbligazioni di natura fiscale, insolvenza o fallimento, danni corporali o materiali, ingiuria o diffamazione, richieste di risarcimento avanzate da un soggetto che abbia una partecipazione diretta o indiretta dell'assicurato;
  • danni derivanti dalle perdite conseguenti dall'errato comportamento dell'assicurato.

Retroattività

Al momento della firma di un contratto è bene capire se si è in regime di claims made o meno. Il regime cosiddetto ?a richiesta fatta?, garantisce una copertura assicurativa anche per le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'Assicurato in relazione a fatti successivi alla data di retroattività stabilita.

Obblighi

Tra gli obblighi spettanti al professionista vi è quello di rendere noto al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza per la responsabilità professionale ed il relativo massimale. Questo perché, come viene specificato dalla legge, l'obbligo di stipulare un'assicurazione è essenzialmente mirato a tutelare il cliente ma al contempo è ovvio che tutela lo stesso professionista. Essendo poi il Consulente del lavoro iscritto ad un albo, non adempiere all'obbligo di stipulare una polizza professionale rappresenta un illecito disciplinare deontologico che viene valutato dall'Ordine.

Consigli pratici

Al Consulente del lavoro, così come ad altri professionisti, è bene ricordare alcune basilari attenzioni da prestare prima del momento della firma di una polizza.

  • Il questionario. Bisogna prestare massima attenzione alla compilazione del questionario pre-assuntivo, perché eventuali errori possono rendere nulla la polizza. Con il questionario, in definitiva, la compagnia riceve dal professionista informazioni non reperibili altrove come il guadagno nell'ultimo anno, eventuali e precedenti richieste di risarcimento e, non ultimo in ordine di importanza, deve dichiarare se sia o meno a conoscenza di fatti che possano attivare future richieste di risarcimento. Le dichiarazioni, quindi, per far sì che la polizza sia valida devono essere veritiere, dettagliate e precise, perché qualsiasi omissione o dichiarazione falsa potrebbe annullare la possibilità di copertura da eventuali danni.In caso di inesattezze e reticenze fornite senza dolo o colpa grave, la compagnia assicuratrice che ne viene a conoscenza, ha tre mesi di tempo per decidere se recedere o meno il contratto.
  • Massimale. Con massimale si intende l'importo massimo che la compagnia è tenuta a pagare in caso di sinistro: la cifra è direttamente proporzionale al costo dell'assicurazione: maggiore sarà il massimale, più alto sarà il prezzo della polizza.
  • Franchigia. Con il termine si indica l'importo fisso che rimane sempre a carico dell'assicurato. A differenza del massimale, la franchigia è inversamente proporzionale al prezzo dell'assicurazione: maggiore sarà la franchigia, meno costerà la polizza.

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Coperture Polizza Professionale Consulenti del Lavoro

RC Professionale
Tutela dagli eventuali danni che possono essere cagionati involontariamente (senza dolo) a soggetti terzi durante l’esercizio della propria attività professionale.
Retroattività
Tutela l'assicurato anche per fatti accorsi prima della stipula del contratto assicurativo, fatti per i quali l’assicurato risulta essere civilmente responsabile.
Spese Ripristino Reputazione
Risarcimento dei costi relativi ad una campagna pubblicitaria atta al ripristino della reputazione dell’Assicurato in conseguenza di una richiesta di risarcimento avanzate nei suoi confronti.
Postuma
La copertura assicurativa verrà mantenuta successivamente al termine di validità della polizza solo nei casi di: Cessazione definitiva dell’attività, Morte dell’assicurato, Scioglimento dello studio. La garanzia dovrà essere attivata su richiesta.
Promo Young
Agevolazioni per i giovani professionisti o coloro che sono iscritto all'albo da pochi anni
Visto Leggero con 730
Copre i danni derivanti dall’apposizione del visto di conformità, art. 35 D.lgs. n. 241/1997, COMPRENDENDO il visto sui modelli 730.
Visto Leggero senza 730
Copre i danni derivanti dall’apposizione del visto di conformità, art. 35 D.lgs. n. 241/1997, con ESCLUSIONE del visto sui modelli 730.
Visto Pesante
Tutela le richieste di risarcimento derivanti dall’attività di apposizione Visto Pesante come normato dall’articolo 36, comma 3 del decreto legislativo 241/97 e smi
RC Conduzione
Tutela dai Danni cagionati a terzi in relazione alla proprietà e/o alla conduzione dello studio o dei locali adibiti all’attività professionale.
Amministratore di Condominio
Tutela dalle richieste di risarcimento derivanti dall'attività di Amministratore di Condominio, se svolta come attività occasionale

Domande Frequenti

E’ obbligatorio stipulare una polizza RC Professionale?

L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.

Quali sono gli errori professionali coperti dalla polizza RC Professionale?

Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.

Cosa copre la RC Professionale?

La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.

Ho avuto sinistri prima di aver stipulato la polizza: sono coperto?

Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.

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