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Cos'è e come funziona l'Assicurazione Medici d'Urgenza?

La medicina d'urgenza è la branca della medicina che si riferisce alle attività normalmente svolte nell'ambito dei servizi di urgenza, come l'attività di pronto soccorso ospedaliero, o i servizi di soccorso sanitario di emergenza, come il 118. Tra le sue attività possono tuttavia rientrare alcuni aspetti della chirurgia e della rianimazione. In quanto professione medica quella del medico d'urgenza è una professione che rientra nella categoria delle professioni intellettuali, rispetto alle quali il professionista assume un obbligo di mezzi e non di risultato. Anche per il medico generico, cosi come per le altre specializzazioni, a partire da agosto 2014 è ormai obbligatorio sottoscrive una polizza RC professionale idonea a tutelare il professionista rispetto ad eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi legittimati in conseguenza di errori o lesioni cagionati dal medico.

Cos'è l'Assicurazione Professionale Medico d'Urgenza

Nel 2011 con il decreto legge n 138, poi successivamente convertito in legge e ancora modificato, il Governo avevo imposto l'obbligo per tutti i professionisti di stipulare un'assicurazione professionale. Tuttavia a causa di alcuni problemi nell'interpretazione della legge e ad alcune problematiche legate all'applicazione del decreto, l'operatività del decreto è slittata ad agosto 2014. L'obbligo di stipulare un'idonea polizza professionale persegue una duplice ratio: da una parte rassicurare il professionista che, in caso di danni arrecati a soggetti terzi (pazienti), la compagnia assicurativa si sostituirà a lui, risarcendo quanto dovuto; dall'altra rassicurare i pazienti che al medico generico si rivolgono, di poter contestare l'eventuale non correttezza dell'operato del medico ottenendo un'equa riparazione del danno subito. L'assicurazione di responsabilità civile va sottoscritta dal professionista o eventualmente dalla struttura presso la quale questo esercita la propria attività professionale. La polizza professionale copre le eventuali richieste di risarcimento avanzate contro l'assicurato in conseguenza di:

  • Non corretta diagnosi della patologia di un paziente;
  • Lesioni personali;
  • Errori: non corretta esecuzione dell'attività professionale dalla quale possono scaturire danni o lesioni a terzi;
  • Omissione: atto o comportamento che può determinare danni o lesioni a terzi in conseguenza di un non fare da parte del professionista;
  • Negligenza: svolgimento di un'attività senza osservanza delle regole e delle modalità per la stessa previste;
  • Imprudenza: svolgimento di un'attività professionale in maniera distratta e non attenta.

Perché stipulare un'Assicurazione Professionale Medico d'Urgenza

La polizza per la responsabilità civile garantisce all'assicurato la sicurezza di non vedere il proprio patrimonio personale diminuire per far fronte a richieste di riparazione avanzate da soggetti terzi aventi diritti (pazienti). Danni o lesioni provocati a terzi durante l'esercizio dell'attività professionale saranno pagati dalla compagnia assicurativa nel limite del massimale, cioè della somma massima che l'assicurazione si impegna a pagare in caso di sinistro, e tenuto conto dell'eventuale franchigia, ossia della quota parte che l'assicurato è comunque tenuto a sborsare in caso di risarcimento. Inoltre la sottoscrizione del contratto assicura al professionista una copertura dalle eventuali spesi legali sostenuto durante il procedimento giudiziario per un tetto del 25% rispetto al massimale prescelto con la compagnia.

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Coperture Polizza Medico d'Urgenza

RC Professionale
Tutela dagli eventuali danni che possono essere cagionati involontariamente (senza dolo) a soggetti terzi durante l’esercizio della propria attività professionale.
Retroattività
Tutela l'assicurato anche per fatti accorsi prima della stipula del contratto assicurativo, fatti per i quali l’assicurato risulta essere civilmente responsabile.
Postuma
La copertura assicurativa verrà mantenuta successivamente al termine di validità della polizza solo nei casi di: Cessazione definitiva dell’attività, Morte dell’assicurato, Scioglimento dello studio. La garanzia dovrà essere attivata su richiesta.
Emergenza Sanitaria
Copre l'attività svolta nei termini di abilitazione di legge, di medicina del servizio di emergenza sanitaria a seguito dell'esercizio della professione (D. Lgs. 229/99 - Ex servizio 118)
Direzione Sanitaria
Responsabile di Struttura Complessa
Tutela Legale
Nel caso in cui tu venga coinvolto in questioni legali, prevede il rimborso dei costi di consulenza e assistenza legale, la parcella dell’avvocato ed eventuali spese processuali.
Tre Virus
La polizza garantisce il pagamento di un indennizzo in caso di contagio da virus HIV, Epatite B o C occorsi all'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività professionale.
Quota Associazione Med Mal RIsk
Quota per usufruire dei premi come da convenzione
Quota Associazione A.R.I.T.M.I.A.
Quota per usufruire dei premi come da convenzione

Domande Frequenti

E’ obbligatorio stipulare una polizza RC Professionale?

L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.

Quali sono gli errori professionali coperti dalla polizza RC Professionale?

Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.

Cosa copre la RC Professionale?

La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.

Ho avuto sinistri prima di aver stipulato la polizza: sono coperto?

Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.

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