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Cos'è e come funziona l'Assicurazione Otorinolaringoiatra?

Il medico specializzato in otorinolaringoiatria si occupa del trattamento medico (e in alcuni casi chirurgico) delle patologie dell'area dell'orecchio, del naso, della faringe e della laringe, nonché delle strutture a queste connesse quali testa e collo. In quanto specializzazione medica, anche sul medico specializzato in otorinolaringoiatria grava l'obbligo, a partire da agosto 2014, sottoscrive una polizza RC professionale idonea a tutelare il professionista rispetto ad eventuali richieste di risarcimento avanzate da soggetti terzi legittimati in conseguenza di errori o lesioni cagionati dal medico.

Cos'è l'Assicurazione Professionale Otorinolaringoiatra

Nel 2011 con il decreto legge n 138, poi successivamente convertito in legge e ancora modificato, il Governo avevo imposto l'obbligo per tutti i professionisti di stipulare un'assicurazione professionale. Tuttavia a causa di alcuni problemi nell'interpretazione della legge e ad alcune problematiche legate all'applicazione del decreto, l'operatività del decreto è slittata ad agosto 2014. L'obbligo di stipulare un'idonea polizza professionale persegue una duplice ratio: da una parte rassicurare il professionista che, in caso di danni arrecati a soggetti terzi (pazienti), la compagnia assicurativa si sostituirà a lui, risarcendo quanto dovuto; dall'altra rassicurare i pazienti che al medico generico si rivolgono, di poter contestare l'eventuale non correttezza dell'operato del medico ottenendo un'equa riparazione del danno subito. L'assicurazione di responsabilità civile va sottoscritta dal professionista indipendentemente se questo svolge l'attività in forma autonoma, quindi come libero professionista, o in forma dipendente, come dipendente del SSN o come convenzionato al SSN. La polizza professionale copre le eventuali richieste di risarcimento avanzate contro l'assicurato in conseguenza di:

  • Non corretta diagnosi della patologia di un paziente;
  • Lesioni personali;
  • Errori nella prescrizione della cura;
  • Danni derivanti da interventi chirurgici.

In particolare rientra nella copertura della polizza per la responsabilità civile del professionista tutti i danni e o lesioni cagionati dall'assicurato in conseguenza di fatto colposo, indipendentemente che si tratti di:

  • Colpa Grave: atto con cui viene a mancare un dovere di diligenza o attenzione;
  • Colpa Lieve: quando non viene usata la diligenza, prudenza e perizia di un uomo di media capacità.

Perché stipulare l'Assicurazione Professionale Otorinolaringoiatra

Le polizze assicurative attualmente in circolazione sul mercato operano in regime di claims made: ciò significa che la compagnia assicurativa si impegna a sostituirsi all'interessato nel risarcimento del sinistro che sia intervenuto successivamente alla stipulazione del contratto stesso. Tuttavia al momento della sottoscrizione dell'assicurazione professionale il medico e l'assicurazione possono pattuire insieme di estendere la retroattività della polizza, cosi da estendere la copertura anche a sinistri eventualmente accorsi precedentemente alla stipula dell'assicurazione. Inoltre la maggior parte delle polizze attualmente presenti sul mercato aggiungono una tutela legale pari al 25% del massimale prescelto nel contratto da utilizzare in caso di procedimento giudiziario contro l'assicurato. Per massimale si intende la somma massima che l'assicurazione si impegna a risarcire in caso di sinistro, mentre resta a carico dell'assicurato il pagamento della franchigia, ossia di una certa percentuale di sinistro che comunque il medico è tenuto a sborsare personalmente.

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Coperture Polizza Otorinolaringoiatra

RC Professionale
Tutela dagli eventuali danni che possono essere cagionati involontariamente (senza dolo) a soggetti terzi durante l’esercizio della propria attività professionale.
Retroattività
Tutela l'assicurato anche per fatti accorsi prima della stipula del contratto assicurativo, fatti per i quali l’assicurato risulta essere civilmente responsabile.
Postuma
La copertura assicurativa verrà mantenuta successivamente al termine di validità della polizza solo nei casi di: Cessazione definitiva dell’attività, Morte dell’assicurato, Scioglimento dello studio. La garanzia dovrà essere attivata su richiesta.
Emergenza Sanitaria
Copre l'attività svolta nei termini di abilitazione di legge, di medicina del servizio di emergenza sanitaria a seguito dell'esercizio della professione (D. Lgs. 229/99 - Ex servizio 118)
Direzione Sanitaria
Responsabile di Struttura Complessa
Tutela Legale
Nel caso in cui tu venga coinvolto in questioni legali, prevede il rimborso dei costi di consulenza e assistenza legale, la parcella dell’avvocato ed eventuali spese processuali.
Tre Virus
La polizza garantisce il pagamento di un indennizzo in caso di contagio da virus HIV, Epatite B o C occorsi all'Assicurato durante lo svolgimento dell'attività professionale.
Quota Associazione Med Mal RIsk
Quota per usufruire dei premi come da convenzione
Quota Associazione A.R.I.T.M.I.A.
Quota per usufruire dei premi come da convenzione

Domande Frequenti

E’ obbligatorio stipulare una polizza RC Professionale?

L’assicurazione professionale o più correttamente assicurazione RC professionale è obbligatoria dall’Agosto 2013 (con proroga per i soli medici al 2014) per tutti i liberi professionisti iscritti ad albi professionali.

Quali sono gli errori professionali coperti dalla polizza RC Professionale?

Principalmente, salvo garanzie aggiuntive, vengono tutelati gli errori di negligenza, imprudenza e imperizia nello svolgimento della propria attività professionale.

Cosa copre la RC Professionale?

La polizza RC Professionale, tutela il contraente ed il suo patrimonio dalle potenziali richieste di risarcimento dovute ad errori nell’esercizio della propria attività professionale, quindi comprese le perdite economiche annesse a tale richiesta.

Ho avuto sinistri prima di aver stipulato la polizza: sono coperto?

Sei coperto sei hai stipulato una polizza RC professionale includendo la retroattività. L’estensione può essere sottoscritta con la formula "Claims Made" (a richiesta fatta), perciò le garanzie operano quando è stata attivata la richiesta e non alla data del danno. Naturalmente è da tenere bene a mente che non sono mai coperte le richieste di risarcimento di cui si era a conoscenza prima della stipula della polizza.

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